I conducenti dei veicoli delle forze dell'ordine, benchè si trovino ad espletare servizi urgenti ed abbiano quindi la facoltà di tenere una velocità superiore al consentito, non possono esimersi, allorché giungano in prossimità di un incrocio (percorso da altri veicoli con diritto di precedenza) dal verificare, prima di immettersi nell'incrocio, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito. Lo ha precisato la quarta sezione penale della Corte di Cassazione (Sent. 37263 del 07/11/2002), interpretando il portato dell'art. 177 del Codice della Strada
(d. l.vo 30/04/1992 n. 285), che dispensa appunto le auto in servizio urgente dall'osservanza di alcuni obblighi, divieti e limitazioni relative alla circolazione. I giudici della Corte hanno osservato che l'art. 177 2^ co. C.d.S. non esonera i conducenti di autoveicoli adibiti a servizio di polizia, all'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. E' stata così annullata una Sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva assolto dal delitto di omicidio colposo un agente che aveva causato la morte di due automobilisti mentre, nell'espletamento di un servizio urgente, aveva urtato violentemente la loro auto in un incrocio regolato con semaforo a luce gialla intermittente.

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