Le indennità di funzione e garanzia della retribuzione fanno parte della base di calcolo della buonuscita. E' quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione nella sentenza 8923/2007 chiamati a decidere sul caso di un funzionario Inps a riposo dal 1999 che aveva lamentato il mancato computo delle due indennità ai fini della buonuscita.
I giudici, con questa argomentata sentenza confermano i contenuti del regolamento Inps il quale prevede all'art. 5 (regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale dipendente dall'Inps) che ai fini della buonuscita sono da ritenersi validi lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Testualmente si afferma in sentenza che ...Ciò premesso, in ordine all'indennità di funzione, va richiamata la disciplina recata dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, comma 2: In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonchè a funzioni vicarie.
I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma. Siccome non è contestato in fatto che il dipendente percepisse tale indennità al momento dell'estinzione del rapporto di impiego, non può dubitarsi del carattere fisso e continuativo, non rilevando la possibilità meramente astratta di modifiche nel quantum, o addirittura di soppressione con la cessazione della preposizione agli incarichi cui la legge si riferisce. La giurisprudenza della Corte, infatti, da tempo risalente precisa che per retribuzione "contingente" deve intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non definitività dell'attribuzione patrimoniale (vedi, tra le numerose, Cass. 25 novembre 2005, n. 24875). In ordine all'assegno di "garanzia retributiva", la censura è inammissibile.


Ovviamente la sentenza è di enorme stimolo per altri ex funzionari dell'Istituto che dovranno iniziare ex novo il procedimento mentre l'applicazione di questo principio per altri dipendenti che non rientrano nel settore Parastato (Enti locali, Regioni, Sanità, ecc...) potrà incontrare enormi difficoltà stante la particolare giurisprudenza amministrativa che in passato ha già affrontato aspetti della "indennità di funzione". (Giovanni Dami)
Cassazione Civile sez. lavoro, Sentenza 13.4.2007 n. 8923 - Giovanni Dami

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