Il Consiglio dei Ministri ha approvato un d.lgs. attuativo della direttiva UE n. 2017/1852 che istituisce un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea

Controversie fiscali UE: approvato decreto attuativo

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Il 9 giugno 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo n. 49/2020 (sotto allegato) di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea.

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 146/2020, conferma così gli intenti della direttiva che volti alla creazione di un ambiente più favorevole per le imprese e per chi svolge attività transfrontaliera, al fine di ridurre costi di conformità e oneri amministrativi e, di conseguenza, promuovere gli investimenti e stimolare la crescita.

Rafforzare la certezza del diritto in materia fiscale

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Per rafforzare la certezza del diritto in materia fiscale, si legge nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri, la direttiva istituisce un meccanismo efficace, vincolante e obbligatorio di risoluzione delle controversie tra Stati membri che possono derivare dall'interpretazione e dall'applicazione di accordi e convenzioni per l'eliminazione della doppia imposizione, attraverso una procedura amichevole in combinazione con una fase arbitrale, con una scadenza chiaramente definita e un obbligo di risultato per tutti gli Stati membri.

Le disposizioni del d.lgs. si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.

Apertura di procedura amichevole

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Le istanze di apertura di procedure amichevoli relative a una questione controversa potranno essere presentate, innanzi all'Agenzia delle Entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati, da qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa.

L'istanza va presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa.

L'Agenzia delle Entrate si occupa di valutare l'ammissibilità dell'istanza e di decidere sull'accoglimento o sul rigetto della stessa entro sei mesi dalla ricezione. Se, entro tale termine, l'Agenzia non notifica una decisione agli interessati, l'istanza si considera accolta (silenzio-assenso).

In caso di accoglimento, l'Agenzia si confronterà con le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati per risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole. Ci saranno due anni di tempo (prorogabili di un ulteriore anno) dalla data in cui è stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri. Qualora l'istanza sia rigettata, invece, il soggetto interessato potrà presentare ricorso presso la Commissione tributaria competente.

Commissione consultiva

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Qualora le Autorità competenti degli Stati membri interessati non siano riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine previsto, e in alcuni altri casi, l'interessato potrà chiedere che sia istituita una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

In luogo della Commissione consultiva, le Autorità competenti degli Stati membri interessati potranno anche concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, anche sotto forma di un Comitato permanente, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa.

La Commissione emette un parere su come risolvere la questione controversa entro sei mesi (eventualmente prorogabile di tre mesi). L'Agenzia delle Entrate e le altre Autorità competenti interessate avranno sei mesi dalla notifica del parere per accordarsi su come risolvere la questione controversa, ma in ogni caso dovranno risolvere la doppia imposizione e tutelare il contribuente. Se non raggiungono un accordo saranno vincolate da tale parere.

Esecuzione decisioni

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In esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie, qualora derivi una variazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle entrate disporrà il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute.

Le decisioni sono attuate a condizione che il soggetto interessato le accetti per iscritto entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione e contestualmente rinunci ad altri mezzi di impugnazione, con riguardo alla materia oggetto delle decisioni. Tuttavia, il d.lgs. prevede che, ai fini dell'esecuzione di tali decisioni, siano raddoppiati i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. In sostanza, ciò avrà l'effetto di allungare sino a 12 anni la possibilità di emettere un accertamento in capo al contribuente.

Scarica pdf Decreto legislativo n. 49/2020

Foto: 123rf.com
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