Giunge in appello la vexata quaestio della pensionabilità dell'indennità di aministrazione. Era interessante verificare la posizione che la Corte avrebbe assunto di fronte ad una problematica risolta in senso volta per volta opposto dalle varie Corti territoriali . Purtroppo, sulla scia di una giurisprudenza che appare ormai orientata in senso sfavorevole, la sentenza in commento conferma la reiezione della pretesa del pensionato già statuita in primo grado. E'però interessante esaminare la scansione delle argomentazioni contenute nella sentenza
in commento per sollevare più di un punto interrogativo sulla sostanziale validità delle argomentazioni portate in sentenza. In primo luogo, la domanda è stata espinta sulla base della ormai ?classica? argomentazione del divieto di violazione del principio di tassatività dell'art. 43 D.P.R. 1092/73, ossia in forza dell'affermazione per cui, se in forza della norma appena citata spetta alla legge l'attribuzione della valenza pensionabile di una voce retributiva, una voce creata da un Contratto Collettivo, che legge non è, non potrebbe mai possedere tale valenza: grazie a ciò la sentenza in esame ritiene di poter sorvolare sui caratteri di indiscutibile fissità e continuità nell'erogazione dell'indennità in parola. L'affermazione in esame è assolutamente censurabile, posto che la Corte evidentemente, sulla linea di una forse ormai datata concezione del valore normativo della contrattazione collettiva, non ha ancora ben inteso quale sia, nell'attuale assetto normativo, la posizione del Contratto Collettivo nella gerarchia delle fonti... (Avv. Andrea Bava)
(Articolo di Andrea Bava)

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