La Provincia di Cuneo, in base all'art. 1 della L. 339/2003, ha negato la trasformazione del rapporto di lavoro di un suo dipendente da tempo pieno a tempo parziale ridotto poichè il dipendente aveva dichiarato di chiedere tale trasformazione per svolgere, ottenutala, anche la attività di avvocato. Il Tribunale di Cuneo, adito dal dipendente pubblico, ha sollevato, come richiestogli, questione di costituzionalità dell'art. 1 della L. 339/2003. Evidenzia il giudice rimettente che la trasformazione del rapporto è stata negata con l'unico motivo che la L. 25/11/03, n. 339, ha sancito la incompatibilità tra la posizione di pubblico dipendente, anche in regime di part time c.d. ridotto, e l'esercizio della professione di avvocato. Evidenzia poi come l'art. 1, comma 58, della L. 662/96 consenta all'amministrazione di negare la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time nel caso in cui l'ulteriore attività di lavoro (subordinato o autonomo) del dipendente ?comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta? e come il successivo comma 58-bis (introdotto dal d.l. 79/97) abbia demandato alle singole amministrazioni -ferma la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse- di individuare con D.M. le attività da considerare ?comunque non consentite? in ragione della inteferenza con i compiti istituzionali. Può pertanto affermare il rimettente, in punto di rilevanza, che ?l'unico ostacolo allo svolgimento della suddetta libera professione da parte del ricorrente è rappresentato, pertanto, dal divieto reintrodotto dall'art. 1 della L. 339/2003?... (Avv. Maurizio Perelli - avvocati-part-time.it - Si ringrazia Altalex)
Articolo di Maurizio Perelli

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: