Rientra fra gli obblighi tipici del contratto di prestazione sanitaria quello di fornire al paziente una completa informazione sulla sua situazione e sugli interventi sanitari necessari ed utili, onere che deve ritenersi assolto ove la cartella clinica abbia un contenuto informativo sufficiente a mettere a conoscenza la futura genitrice che l'esame effettuato non avrebbe escluso con certezza l'esistenza della patologia cromosomica di cui è risultata poi affetta la neonata. Rientra fra gli obblighi tipici del contratto di prestazione sanitaria quello di fornire al paziente una completa informazione sulla sua situazione e sugli interventi sanitari necessari ed utili, onere che deve ritenersi assolto ove la cartella clinica abbia un contenuto informativo sufficiente a mettere a conoscenza la futura genitrice che l'esame effettuato non avrebbe escluso con certezza l'esistenza della patologia cromosomica di cui è risultata poi affetta la neonata.
Non è ravvisabile la responsabilità del medico per la nascita di una neonata affetta da gravi patologie cromosomiche il quale in assenza di dubbi diagnostici e sulla base di una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi obiettivi e subiettivi da effettuarsi necessariamente ex ante, non abbia prospettato in termini di necessità o di consigliabile opportunità l'effettuazione dell'esame del cariotipo fetale che solo avrebbe consentito con certezza la diagnosi prenatale della malformazione.
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