Il disegno di legge n. 428 in Commissione Giustizia propone l'abolizione dell'incompatibilità tra professione forense e rapporto di lavoro subordinato

di Annamaria Villafrate - Una riforma epocale, quella proposta dal disegno di legge n. 428 in questi giorni all'esame della Commissione giustizia (sotto allegato), che vuole regolarizzare la posizione lavorativa di quegli avvocati che, nonostante il titolo, le responsabilità, il duro lavoro e i costi previdenziali, di fatto esercitano l'attività in forma subordinata o parasubordinata all'interno di studi legali altrui.

Nel disegno di legge si propone in primis l'abolizione dell'incompatibilità con i conseguenti effetti a cascata: contratti nazionali di categoria, retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, inquadramento contrattuale come subordinato, parasubordinato e autonomo in base a parametri predeterminati e contributi previdenziali, da porre carico del datore di lavoro nella misura dei 2/3.

Le novità del disegno di legge

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Diverse le novità del disegno di legge che vuole riformare la professione attraverso l'abolizione dell'incompatibilità con il lavoro dipendente. Questo perché, come precisato nel discorso di presentazione, la realtà è fatta di titolari di studi legali e avvocati che, di fatto, sono dei lavoratori subordinati che collaborano a Partita Iva per poche centinaia di euro al mese, senza tutele. Occorre quindi superare questa discrasia, che riguarda moltissimi avvocati italiani, il cui fatturato annuale difficilmente supera i 10.000 euro, apportando le modifiche che si vanno a illustrare.

Abolizione incompatibilità avvocati-dipendenti

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L'art. 1 del disegno di legge prevede l'introduzione del comma 3-bis nell'art 19 della legge n. 247/2012 di riforma dell'ordinamento Forense, che sancisce l'abolizione dell'incompatibilità "per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o subordinato in via esclusiva, presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare."

Il caso degli avvocati è ormai un residuo storico, visto che questa incompatibilità non è prevista per altri liberi professionisti, come medici, commercialisti, ingegneri, architetti e consulenti del lavoro. In effetti, se la natura dell'attività svolta dall'avvocato è riconducibile a quella tipica della libera professione sotto le direttive altrui, non si comprende il motivo di tale ritrosia ad un inquadramento lavorativo diverso. Dall'abolizione della incompatibilità, scaturiranno infatti gli effetti positivi ulteriori di seguito esposti.

Contratto collettivo nazionale

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Prima di tutto, secondo quanto previsto dall'art. 1 del disegno di legge, abolendo l'incompatibilità tra esercizio della professione e lavoro subordinato, agli avvocati verrebbero applicate le norme dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, dopo la procedura di stipula che coinvolgerà necessariamente le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Compenso proporzionato a qualità e quantità dell'impegno

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In secondo luogo, se i contratti collettivi applicabili al committente non dovessero contenere disposizioni sul compenso, esso dovrà essere comunque commisurato alla quantità e qualità del lavoro prestato, prendendo come riferimento l'impegno temporale e la retribuzione del committente di esperienza e competenza analoghe.

Tariffe previdenziali per avvocati subordinati o parasubordinati

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Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge poi la Cassa Forense dovrà stabilire importi e modalità di versamento della contribuzione per avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, da porre nella misura minima dei 2/3 a carico del datore che, nella veste di sostituto d'imposta, dovrà compiere operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale.

Inquadramento contrattuale

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Infine, sempre nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro di concerto con quello della giustizia, dopo un confronto con le parti sociali, il Consiglio nazionale forense, l'Organismo congressuale forense, le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come più rappresentative a livello nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, dovranno emettere i decreti necessari a definire l'attività dell'avvocato come subordinata, parasubordinata o autonoma, utilizzando come parametri di riferimento:

  • "la durata temporale del rapporto,
  • la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente;
  • la partecipazione ai risultati economici dell'attività,
  • la previsione e l'eventuale indennizzo di clausole di esclusività."

Ddl n. 428 avvocati dipendenti

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