I termini per pagare le cartelle "rottamate" stanno per scadere, in ogni caso per chi non riesce a pagarle tutte c'è il servizio ContiTu!

di Annamaria Villafrate - Siete stati ammessi alla rottamazione delle cartelle dall'Agenzia delle Entrate? Allora affrettatevi! Il 31 luglio scadono: la prima o unica rata per i carichi affidati dal primo gennaio al 30/09/2017, le rate scadute al 31/12/2016 dei piani in essere al 24/10/2016 e la quarta rata della rottamazione prevista dal decreto legge n. 193/2016. Tantissime le modalità per pagare i Rav contenenti le rate del piano agevolato concesso dall'Agenzia delle Entrate. Se poi qualcuno, nonostante la rottamazione, fa fatica a pagare tutte le cartelle, può decidere di pagarne solo qualcuna avvalendosi del servizio ContiTu. Attenzione però, perché per le cartelle non pagate l'Agenzia può procedere al recupero.

Indice:

Rottamazione-bis

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Il d.l n. 148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017, modifica l'agenda dei pagamenti della definizione agevolata 2016, meglio nota come "rottamazione", sancita dal d.l n. 193/2016.

Il d.l n. 148/2017 ha fissato la data del 7/12/2017 come termine ultimo per:

  • effettuare il pagamento della rata scaduta il 30/11/2017, se prevista dal piano personale di definizione agevolata;
  • e di regolarizzare la propria posizione, in caso di mancato o parziale pagamento delle rate scadenti a luglio e a settembre 2017, al fine di riprendere, una volta saldate le rate, il piano di rottamazione. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta la perdita dei benefici della rottamazione e la ripresa, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del processo di riscossione.

Sempre la Legge n. 172/2017:

  • riammette alla definizione agevolata anche coloro che non hanno rispettato le scadenze di luglio e settembre;
  • proroga al 31/07/2018 la scadenza dell'eventuale quarta rata, prevista in origine ad aprile 2018.

Il termine per estinguere la quinta rata, se prevista, resta fissato al 30/09/2018.

Come si possono pagare le rate?

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Per pagare le rate delle cartelle rottamate occorre utilizzare il bollettino Rav che viene inviato nel momento in cui l'Agenzia, accolta la domanda di definizione agevolata, comunica l'importo dovuto.

I sistemi di pagamento previsti per pagare il Rav sono molteplici, per venire incontro alle esigenze più svariate del contribuente:

  • tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver inserito il codice del bollettino Rav, il codice fiscale e l'importo da pagare e scegliendo tra varie opzioni disponibili: carta di credito, di debito, prepagata, bonifico, prepagata e addebito sul contro attraverso la piattaforma PagoPA;
  • utilizzando il servizio internet banking della propria banca;
  • presso gli sportelli bancari, presentando il Rav, che può essere pagato in contanti se la somma è inferiore a 3000 euro, carta di credito, debito, bancomat, prepagata o chiedendo l'addebito sul conto se ci si rivolge alla propria banca;
  • tramite gli sportelli Bancomat, che prevedono una sezione per il pagamento del Rav;
  • alle Poste, utilizzando il proprio conto corrente postale, gli sportelli Atm, pagando in contanti per cifre inferiori ai 3000 euro e con carta BancoPosta;
  • con addebito diretto sul conto corrente della propria banca;
  • nei tabacchini, in cui è possibile pagare in contanti fino a 1000 euro e fino a 5000 euro se si paga con bancomat o carta di credito;
  • presso i punti Sisal in cui si può pagare in contanti fino a 1000 euro e con carta o bancomat fino a 1500 euro;
  • presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate con carta di credito, prepagate, bancomat, assegni circolari e postali vidimati, vaglia cambiari, assegni bancari e postali fino a 20.000 euro intestati all'Agenzia delle Entrate, in contanti per importi inferiori a 3.000 euro;
  • per l'anno 2017 la legge n. 172/2017 ha previsto anche il meccanismo della compensazione, se il contribuente (impresa o professionista) vanta crediti liquidi, esigibili e non prescritti nei confronti della PA.

Il 15 maggio 2018 è scaduto! Ora cosa succede?

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Giunto il termine per aderire alla rottamazione, l'Agenzia delle Entrate, come sancito dalla legge n. 172/2017, dopo aver analizzato le richieste avanzate dai contribuenti, aveva tempo fino al 30 giugno 2018 per comunicare la propria decisione che:

  • in caso d'accoglimento doveva indicare l'importo da pagare e la scadenza delle rate;
  • mentre in casi di rigetto doveva indicare i motivi che non hanno consentito di rottamare il debito del contribuente.

Il 31/07/2018 è il termine ultimo per pagare in un'unica soluzione o in 5 rate (la prima entro il 31/07/2018 e l'ultima entro il 28/02/2018) i carichi affidanti all'agente di riscossione dall' 1/01/2017 al 30/09/2017.

Discorso diverso per quanto riguarda i carichi affidati all'Agente di riscossione dall'1/01/2000 al 31/12/ 2016. In questo caso pagamento deve avvenire in una volta o in tre rate così suddivise:

  • l'80% suddiviso in due rate di eguale importo entro il 31/10/2018 ed entro il 30/11/2018;
  • il rimanente 20% entro il 28/02/2019.

Chi invece aveva un rateizzo in corso al 24/10/2016 e non era in regola, l'Agenzia delle entrate aveva l'obbligo di comunicare, entro il 30/06/2018, l'importo delle rate scadute.

Come riporta il sito dell'Agenzia delle Entrate: "Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della "rottamazione" è che venga effettuato il pagamento dell'importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l'istanza non potrà essere accolta."

Successivamente, Agenzia delle Entrate dovrà inviare, entro il 30/09/2018 una seconda comunicazione che:

  • in caso di accoglimento della domanda deve contenere il quantum dovuto e le scadenze delle rate;
  • mentre in caso di rigetto i motivi che sono alla base del rifiuto, che corrisponde al mancato pagamento delle somme richieste entro il 31/07/2018 con comunicazione del 30/06/2018.

Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione o in 3 rate:

  • l'80% in due rate identiche, entro il 31/10/2018 ed entro il 30/11/2018;
  • il 20% residuo invece in un'unica soluzione entro il 28/02/2019.

Riepilogo scadenze del 31 luglio 2018

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Riepilogando, il 31/07/2018 è il termine ultimo per pagare:

  • la prima o unica rata della rottamazione per i carichi affidati all'Agente di riscossione dal primo gennaio al 30/09/2017;
  • le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di rateizzazioni in essere al 24/10/2016.
  • la quarta rata della rottamazione prevista dal decreto legge n. 193/2016, il cui termine di pagamento, stabilito all'inizio al 30/04/2018 è stato prorogato dal d.l. n. 148/2017.

E chi non riesce a pagare tutte le cartelle "rottamate"?

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Il contribuente a cui è stata inviata la comunicazione di accoglimento della richiesta di Definizione agevolata, se non riesce a pagare tutte le cartelle rottamate previste da piano può decidere di rottamarne solo alcune e chiedere quindi nuovi bollettini Rav, ricordando che deve versare la prima rata entro il 31/07/2018 se si tratta dei carichi affidati all'Agenzia nel 2017. Naturalmente per le cartelle rottamate che il contribuente non riuscirà a pagare l'Agenzia potrà procedere al recupero.

Vai alla guida La rottamazione delle cartelle


Foto: 123rf.com
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