Le novità del decreto legislativo approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri

di Gabriella Lax - Multe salate a chi cerca di ingannare i consumatori su scadenze, allergeni e ingredienti dei cibi.

Dura la scure del Governo su chi viola la disciplina sull'etichettatura dei cibi che è stabilita dal regolamento europeo n. 1169 del 25 novembre 2011 e dalla direttiva 2011/91/Ue; il tutto si rifà all'articolo 5 della legge 170/ 2016, ossia la legge di delegazione europea 2015.

Lo schema sanzionatorio è contenuto in un decreto legislativo che attua norme europee sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha avuto l'ok dal Consiglio dei ministri nei giorni scorsi. Il provvedimento fissa i limiti edittali e stabilisce che ad irrogare le sanzioni sarà l'Ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi (Icqrf) del Ministero delle politiche agricole.

Multe salate a chi cerca di ingannare i consumatori

Le sanzioni per chi cerca di ingannare i consumatori sono suddivise in cinque scaglioni in relazione alla gravità della violazione dei i nuovi obblighi relativi alle informazioni da fornire sugli alimenti. Considerato che si tratta di violazioni connesse a obblighi informativi, sono state introdotte solo sanzioni di natura amministrativa, ossia il pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, con cinque scaglioni variabili in relazione alla gravità della sanzione.

Alimenti: obblighi di etichetta

La ratio del legislatore è tutelare la trasparenza: l'obbligo di indicare la sede dello stabilimento, prima previsto per legge, era stato abrogato in seguito al riordino della normativa Ue sull'etichettatura. Quindi, per i prodotti alimentari realizzati in Italia e destinati alla vendita nel nostro Paese torna l'obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione. Se lo stabilimento risulta diverso si deve indicare lo stabilimento di confezionamento. Un obbligo che, nel caso specifico, ricade sugli alimenti trasformati preimballati destinati al consumatore finale e, in questi casi, l'indicazione va inserita sull'etichetta della confezione o sul preimballaggio.

Per gli alimenti trasformati non finalizzati all'immediato consumo, da preparare o essere trasformati, nuovamente l'indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione o confezionamento dovrà essere riportata sui documenti commerciali che viaggiano insieme all'alimento o che siano disponibili alla consegna del prodotto.


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