di Lucia Izzo - Quando è il fisco a essere creditore sarà più facile per l'agente della riscossione procedere al pignoramento della casa del debitore.
Una semplificazione stabilita dalla manovra correttiva di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50" (qui sotto allegata) che è divenuta definitivamente legge dopo l'ok del Senato (per approfondimenti: La manovra è legge: dai voucher all'addio agli studi di settore, tutte le novità e il testo).
In sostanza, i limiti per i pignoramenti saranno più elastici secondo quanto stabilito dall'art. 8 della manovra che modifica il regime previgente che consentiva il pignoramento solo laddove il bene posseduto dal debitore superasse i 120mila euro.
Ora, intervenendo sull'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la manovra ha stabilito che limite di 120mila euro si calcolerà non più sul singolo bene del contribuente, bensì sulla totalità dei beni a lui intestati.
Un'ampliamento di non poco conto: abbracciando ora la totalità dei beni intestati al debitore, sarà indubbiamente più facile raggiungere il tetto dei 120mila euro, prima limitato a un solo bene, che attraverso tale modifica è come se risultasse di fatto "abbassato".
I limiti al pignoramento del fisco
Va rammentato, tuttavia, che permane la non pignorabilità della prima casa: deve trattarsi dell'unico immobile di proprietà del debitore, adibito a uso abitativo e nel quale egli risieda anagraficamente (per approfondimenti: Le cose che il fisco non ti può pignorare).
Vanno escluse, tuttavia, le abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969 e comunque i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli).
Secondo la legge, inoltre, è vietato iscrivere ipoteca sull'immobile del debitore se il debito a ruolo è inferiore a 20mila euro, essendo viceversa consentita l'iscrizione se il debito supera tale cifra anche se si tratta dell'unico immobile del debitore.
Inoltre, per procedere all'espropriazione laddove consentita, è necessario che questa sia preceduta dal decorso di sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca senza che il debito sia stato estinto.
Ora, a seguito della modifica, quanto al pignoramento dell'abitazione (non principale), l'agente della riscossione potrà procedere se il debito complessivamente affidatogli sia maggiore di 120mila e il valore catastale degli immobili posseduti dal debitore sia pari ad almeno 120mila euro.
D.L. Manovra• Foto: 123rf.com