Con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (?Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della l. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego?) è stato stabilito, al Titolo I. (riguardante il ?PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, COMPRESA L'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO?), art. 8, che ?Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1º gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724?. . Così ricostruito il quadro normativo cui si deve fare riferimento nella presente controversia
, appare chiara la volontà del Legislatore di far decorrere, per i militari e per gli appartenenti ai Corpi di polizia, l'applicazione delle nuove disposizioni in materia pensionistica dal 1° gennaio 1998: si deve pertanto escludere, nei confronti dell'anzidetto Personale cessato dal servizio per anzianità prima del 1° gennaio 1998, l'applicabilità delle penalizzazioni previste dall'art. 1, comma 27, lettera b, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nei sensi di cui sopra questa Corte ha già avuto ripetute occasioni per pronunciarsi (cfr., ad es., Sez. Giur. Reg. Sicilia, 15 aprile 1998, n. 128). Alla stregua delle suesposte considerazioni si deve affermare il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico senza l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'art. 1, comma 27, lettera b, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
(Corte dei Conti Emilia, Sentenza 20 aprile 2005 n° 482)

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