L'errore di fatto, come motivo di revocazione (secondo l'art. 395 c.p.c. che integra l'art. 68 lett. a del R.D. n. 1214/1934) sussiste quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa. Il motivo dedotto nel presente giudizio rappresenta un presunto vizio di valutazione dei fatti (il parere del Collegio Medico dell'Azienda Sanitaria di Firenze) ed un presunto difetto nella motivazione della sentenza (la condivisione del predetto parere), di cui si chiede la revocazione, non deducibili ai fini della stessa. in Laprevidenza.it
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 22 febbraio 2005 n° 64

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