La responsabilità medica e sanitaria è contrattuale e, correlativamente, l'onere della prova e la durata del termine di prescrizione sono delineati di conseguenza
di Paolo M. Storani - Non si era ancora esaurita l'eco della pronuncia del Tribunale Civile di Milano, Sez. I, 17 luglio 2014, Giud. Patrizio Gattari, di cui hanno trattato in questa Rivista Marina Crisafi con il contributo pubblicato il 24 ottobre 2014 e Francesco Pandolfi appena il 18 dicembre 2014, ed ecco che la Sez. V, 18 novembre 2014, n. 13754, Est. Andrea Manlio Borrelli, figlio del prestigioso Procuratore della Repubblica (e Procuratore Generale) dell'inchiesta Mani Pulite, smentisce meditatamente la pur valida motivazione del collega Magistrato ambrosiano (definisce additiva l'interpretazione della Legge Balduzzi plasmata con abile costrutto dal Dott. Gattari, rimproverandolo di incoerenza sotto il profilo della responsabilità del medico cui il paziente si rivolga in virtù di un rapporto fiduciario) allineandosi alla giurisprudenza formatasi in questi ultimi lustri sul contatto sociale/inadempimento contrattuale.


Ricordo che il Dott. Patrizio Gattari aveva esposto il suo pensiero sul tema nell'esaustivo articolo pubblicato sulla rivista bimestrale cartacea Responsabilità Civile e Previdenza, diretta per l'editore Giuffrè da Giovanni Iudica ed Ugo Carnevali, n. 3/2014, pag. 1039, sotto il titolo "Profili civilistici della Legge Balduzzi: il 'senso' del richiamo all'art. 2043 c.c.".


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La giurisprudenza ormai consolidata, riconfermata anche con obiter dictum assai recente della Corte di Cassazione, Cass. 19 febbraio 2013, n. 4030, seguita da Cass. 17 aprile 2014, n. 8940, ha stabilito che la responsabilità medica e sanitaria è da ricondurre nell'alveo della responsabilità contrattuale e, correlativamente, l'onere della prova e la durata del termine di prescrizione sono delineati di conseguenza (il primo, a grandi linee, a carico di chi resiste in giudizio, la seconda decennale e non quinquennale: elementi essenziali mica da ridere).

In sintesi estrema, gli aspetti relativi all'onere della prova sono stati specificamente trattati, in generale, da Cass., 30 ottobre 2001, n. 13533, e, con preciso riferimento alla querelle in materia di responsabilità medica, da Cass., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 577.

Il paziente - attore ha l'onere di dimostrare il contatto sociale (contratto), l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'inadempimento del debitore che sia risultato astrattamente idoneo a produrre il pregiudizio lamentato.

Il medico (struttura sanitaria) - convenuto ha l'onere di provare che l'inadempimento/inesatto adempimento non vi è stato ovvero che, pur sussistendo, non ha rivestito rilevanza eziologica.

La pronuncia del Dott. Patrizio Gattari del 17 luglio 2014 ha affermato, con un apparato motivazionale assai analitico, che, in esito alla nuova formulazione dell'art. 3, primo comma, l. 189/2012 (Balduzzi), l'impatto di tale amletica disposizione normativa modifica radicalmente il regime di responsabilità del medico in assenza di un contratto concluso con il paziente e la riconduce nell'ambito della responsabilità (extracontrattuale) da fatto illecito ex art. 2043 c.c. con evidente peggioramento della situazione processuale dell'attore - paziente, che ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.

La responsabilità della struttura rimane, invece, quella ex art. 1218 c.c. con il corollario che muta anche il termine prescrizionale.

Ora sopraggiunge dopo poco tempo in senso contrario la pronuncia di altra Sezione (Sez. V) dello stesso Palazzo di Giustizia dal momento che le cause di responsabilità sanitarie erano tabellarmente assegnate alla Sez. V (poi la materia è stata trasferita alla Sez. I) e perciò la Sez. V sta smaltendo le vecchie cause.

Vi proponiamo qui in calce tale nuovo orientamento insorto a breve distanza all'interno dello stesso Tribunale meneghino, autentico faro intellettuale nazionale.

Di tale argomento torneremo ad occuparci nei giorni a venire.

Per ora un duplice augurio a naviganti, lettori, commentatori ed utenti sostenitori.

Buona lettura e Buon Anno 2015!

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Testo della sentenza del Tribunale di Milano n. 13574/2014
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