Tar Lazio Roma premia la meritoria condotta di un Capitano dei Carabinieri ed annulla la scheda valutativa nella quale il proprio servizio era stato non correttamente valutato

  Avv. Francesco Pandolfi

cassazionista

C' è un principio generale che pervade il nostro Ordinamento e può essere identificato come "principio di giustizia": in forza di tale regola generale, l'interessante sentenza di accoglimento del Tar Lazio Roma sezione 1bis, la n. 10842/13, premia la meritoria condotta di un Capitano dei Carabinieri ed annulla la scheda valutativa nella quale il proprio servizio era stato non correttamente valutato.

Deve essere infatti considerata encomiabile e da esempio per tutti la dedizione professionale che il Capitano profonde nello svolgimento di una delicatissima e complessa investigazione che riguarda vaste componenti politiche, amministrative, forze di polizie e propri colleghi, anche se tale eccezionale attività ( tra l'altro svolta in carenza di organico ) sottrae tempo alla gestione delle ordinarie routine lavorative.

Un Capitano dei Carabinieri chiede l'annullamento della scheda valutativa e di un giudizio complessivo inerenti un periodo di servizio; egli impugna la scheda valutativa n. xx relativa al servizio prestato nel periodo 2xxxx- 1xxxxxx in qualità di Comandante della Compagnia dei Carabinieri di T.

Il ricorso viene affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 1 co. 1 e 2 co. 2 del DPR 213/2002 Regolamento sui documenti caratteristici e dei principi di obiettività, imparzialità, equità con cui debbono essere espressi il giudizio sul servizio, il rendimento e le capacità degli Ufficiali, 2) Eccesso di potere per abnormità ed illogicità del giudizio finale. Sviamento di potere. Violazione dell'art. 2 comma 2 dpr 213/01.

In buona sostanza, viene impugnata la scheda di valutazione relativa al servizio prestato dal Capitano ricorrente nel periodo 2xxxxx -xxx7 in qualità di Comandante della Compagnia dei CC di T. nella quale ha conseguito il giudizio di "superiore alla media".

Tale giudizio è stato così formulato. "il xxxx, in possesso di positivi requisiti fisici e culturali, ha evidenziato una minore applicazione nell'attività di controllo gestionale del comando, ma, grazie all'impegno e determinazione posti nell'assolvimento delle attività operative, in cui risulta versato, ha conseguito un rendimento di distinto livello"; cioè, gli sono riconosciute le qualità caratteristiche già apprezzate in passato, nonché la particolare attitudine alle attività operative, ed il motivo determinante l'abbassamento di qualifica è costituito dalla "minore applicazione nell'attività di controllo gestionale".

Il ricorrente spiega che tale abbassamento di qualifica, rispetto ai consolidati e costanti giudizi di eccellenza espressi nei suoi confronti nelle precedenti schede valutative, sia dovuto ad uno sfavore nei suoi confronti e lamenta, pertanto, la violazione dei principi di obiettività, imparzialità, equità sanciti dall'art. 1 co. 1 e 2 co. 2 del DPR 213/2002 del Regolamento sulla compilazione dei documenti caratteristici. 

Inoltre, secondo il ricorrente il giudizio valutativo in contestazione sarebbe stato espresso con riferimento a compiti non rientranti tra le competenze del Comandante della Compagnia e comunque non terrebbe conto né dell'impedimento costituito dalla grave carenza di organico e dal concomitante né dell'assorbente impegno del ricorrente nell'attività investigativa di Polizia Giudiziaria. 

L'interessato denuncia anche un'ulteriore violazione dei principi di obiettività, imparzialità, equità, in quanto il giudizio valutativo in parola non è stato espresso con l'intervento di due distinti superiori con diverse funzioni (compilatore-revisore).

Il ricorso risulta fondato sotto gli assorbenti profilo di censura dedotti con i primi due motivi sopra sintetizzati.

Il ricorrente è stato promosso al grado di Capitano il 1xxxx ed ha assunto dal mese successivo di ottobre il Comando della Compagnia, assentandosi per missioni all'estero.

Per il servizio prestato nel periodo antecedente alla scheda di qualifica in contestazione l'operato del ricorrente è stato positivamente apprezzato con l'attribuzione della massima qualifica sia nella sede metropolitana in questione sia in ambito internazionale. 

L'abbassamento di qualifica del ricorrente per il servizio prestato nel periodo 2xxxx- xxxxxx7 è intervenuto in un momento particolarmente delicato dell'assolvimento delle (prioritarie) funzioni di "direzione e coordinamento delle attività di controllo del territorio e contrasto delle manifestazioni della criminalità a livello locale" che lo vedevano impegnato in prima linea in una complessa attività investigativa. 

Questa era diretta ad indagare l'operato di alcuni membri dell'Arma (in particolare dell'allora Comandante provinciale) a favore di alcuni esponenti della malavita locale mediante la "fuga di notizie" sull'attività investigativa svolta ed al rallentamento della stessa. 

Si tratta di un'attività che ha assorbito tempo ed energie lavorative ed ha posto il ricorrente in una situazione particolarmente critica nei confronti degli stessi colleghi e superiori in quanto ha coinvolto non solo politici e dirigenti regionali e di enti pubblici locali - culminate con la richiesta di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere dell'allora Sindaco - ma anche alti rappresentanti delle Forze dell'ordine, compreso il suo diretto superiore gerarchico, il quale, proprio sulla base delle risultanze di tali indagini, è stato posto in stato di arresto.  

Quanto sopra rappresentato assume rilievo sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'onere di motivazione, va rilevato che l'accresciuto impegno sul fronte investigativo del ricorrente è intervenuto in un momento di grave carenza di organico della sede, ripetutamente rappresentata alle autorità competenti ma invano.

Tale situazione avrebbe dovuto essere considerata come circostanza giustificativa della minore attenzione dell'interessato rispetto ad attività gestionali - che costituisce, come si evince dallo stralcio della scheda valutativa sopra riportato, il motivo centrale dell'attribuzione del non lusinghiero giudizio in contestazione. Nell'atto impugnato, invece, tale circostanza non risulta essere stata adeguatamente considerata e rappresentata. La mancata considerazione di tale elemento di valutazione determinante, rende il provvedimento valutativo in questione affetto da una grave carenza di motivazione.

Sotto altro profilo, se si considera la particolare direzione dell'attività investigativa - che ha coinvolto oltre ad esponenti amministrativi e politici di vertice le stesse Forze di Polizia - ed i suoi risultati, le circostanze richiamate possono ben suffragare l'ipotesi che l'improvviso peggioramento del giudizio valutativo espresso nei confronti del ricorrente sia stato determinato non da un mero mutamento del criterio di giudizio dovuto al cambio del soggetto valutatore, ma dall'esistenza di un atteggiamento di sfavore di questo nei suoi confronti

Al riguardo va riconosciuto che la valutazione sempre favorevole espressa - a condizioni invariate - sull'operato dal ricorrente dal precedente Comandante Provinciale e condivisa dal precedente Comandante Regionale si riferisce ad un contesto lavorativo particolarmente critico, in cui i principali indagati avevano ripetutamente richiesto il trasferimento del ricorrente, che veniva invece rifiutato dal vertice del Comando Regionale. 

Quest'ultimo, che aveva già espresso pieno apprezzamento dell'operato del ricorrente nella precedente scheda valutativa, ribadiva tale giudizio anche in quest'occasione rappresentando che il predetto "ha condotto, supportato dai consigli e dalle direttive dei superiori gerarchici, una energica azione di comando in netta controtendenza con la condotta acquiescente e neghittosa degli Ufficiali che lo hanno sempre preceduto" (nota del Comandante Regionale del 14.4.2004 in all. 5). Nella medesima nota si rappresentava che lo stato di conflittualità all'interno della Compagnia era riconducibile ad una serie di trasferimenti di autorità disposti dal Comando Regionale dalla fine del 2002 (appunto in coincidenza con l'assunzione di funzioni del ricorrente nell'ottobre 2002) al settembre 2003 "allo scopo di risanare un ambiente gravemente deteriorato da comportamenti disdicevoli, dalla acquiescenza colpevole del Comando e dal crescente discredito che ne derivava per l'esecuzione". 

I cinque Carabinieri interessati da detti trasferimenti ed implicati in vicende giudiziarie penali avevano reagito "aggredendo l'azione di comando" del ricorrente chiedendone il trasferimento (così la nota del Comandante Regionale del 14.4.2004). 

Tra i soggetti richiedenti il trasferimento per incompatibilità del ricorrente vi era lo stesso deputato coinvolto nelle indagini in questione che avevano poi indotto il GIP del Tribunale di L. ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione a delinquere ed altri reati nei confronti della PA (corruzione aggravata, concorso in abuso d'ufficio e concussione, violazione delle norme contro il riciclaggio e sull'immigrazione) richiedendo in data 9.2.2006 alla Camera dei Deputati l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare (doc. in all. 1 al ricorso). 

La ragione delle lamentele sul funzionamento della Compagnia di T. formulate da detto deputato, che era anche Sindaco della medesima cittadina, era da ricondurre all'attività di indagine del ricorrente che coinvolgeva la consorte del medesimo nonché il Comando dei Vigili Urbani dallo stesso dipendente, anch'essi poi rinviati a giudizio a seguito di dette indagini. 

Da ultimo, il ricorrente è stato comunque trasferito d'ufficio a 600 km di distanza con altre funzioni, con provvedimento che ha avuto ampio risalto nella stampa e che è stato poi annullato dal TAR con sentenza n. 838/2008 confermata dal Consiglio di Stato.

Le circostanze sopra rappresentate, in disparte ogni considerazione sull'effettiva colpevolezza degli interessati, che deve ancora essere accertata dalla competente autorità giudiziaria penale, inducono a ritenere verosimile il dubbio adombrato dal ricorrente che lo sfavorevole giudizio valutativo espresso nella scheda valutativa oggetto di impugnazione sia stato influenzato da un atteggiamento sfavorevole nei suoi confronti.

In tale direzione inducono diversi elementi gravi, precisi e concordanti.

Come rappresentato nell'ordinanza del GIP del Tribunale L. nel procedimento penale xxxxxx sopra richiamata il Comandante Provinciale xxx aveva ripetutamente tentato di neutralizzare l'operato del ricorrente che stava indagando sul collegamento del Superiore Gerarchico con personaggi "già attinti da gravi indizi di colpevolezza circa il loro stabile inserimento in ambiti delinquenziali di spessore, sempre più impegnati a recuperare spazi e posizioni loro precluse dalla inusitata iniziativa giudiziaria ancora in corso. 

Si fa riferimento ai metodi persuasivi ed offensivi per condizionare i protagonisti di tali indagini, emarginandoli e collocando in funzione di "vedetta" il Brigadiere xxx con il compiti di riferire "qualunque movimento sospetto evocante una evoluzione investigativa".

L'attività investigativa svolta dal ricorrente, che ha coinvolto, oltre diversi operatori e responsabili della sicurezza a livello locale, anche il suo diretto superiore ha determinato un logoramento dei rapporti con quest'ultimo di cui è stato interessato Comandante Regionale - cioè lo stesso compilatore- revisore delle note di qualifica in contestazione - come risulta dal colloquio telefonico (registrato) intercorso tra il ricorrente ed il superiore gerarchico e riportato nell'atto giudiziario citato. 

Appare pertanto verosimile che il compilatore-revisore dell'impugnata scheda di valutazione, che aveva assunto il Comando Regionale da pochi mesi e non aveva conoscenza diretta del ricorrente e si è dovuto basare esclusivamente su quanto riferitogli dal Superiore gerarchico - che non ha potuto compilare le schede di qualifica in quanto impedito dallo stato d'arresto in carcere - e dal restante personale - anch'esso coinvolto nelle iniziative giudiziarie sopra richiamate - sia stato influenzato negativamente dalle opinioni personali di questi. 

Nell'esprime il proprio giudizio, pertanto, il compilatore-revisore ha sottostimato il disfavore del Comandante Provinciale nei confronti del ricorrente, riconducendolo ad uno dei soliti "atteggiamenti usuali negli ambienti militari". 

Inoltre il compilatore stesso, a sua volta, può essersi trovato in una situazione di fastidio per un'attività investigativa che aveva gettato discredito sulle istituzioni, che aveva portato anche ad una perquisizione condotta presso lo stesso Comando Regionale, condotta "senza il rispetto delle forme dovute".  

Gli elementi sopra richiamati, inquadrati nel contesto complessivo in cui sono inseriti, inducono a ritenere che il giudizio valutativo in contestazione sia stato espresso sulla base di informazioni fornite da organi privi della prescritta obiettività ed imparzialità da un organo che per essere stato interessato dall'attività investigativa e secondo modalità che lo avevano infastidito, non era in grado di esprimersi con obiettività, imparzialità, equità.  

E ciò è confermato dal fatto stesso che lo sfavorevole giudizio non tiene conto né del valore significativo dei risultati conseguiti dal ricorrenti rispetto alle finalità perseguite dall'istituzione, né del fatto che l'intensificazione dell'impegno investigativo sia avvenuta in un periodo di concomitante consistente riduzione di organico, rispetto al passato, comportava necessariamente la contrazione dell'attività e la sua concentrazione nelle funzioni più significative - e quindi era atto a giustificare l'eventuale minor impegno in altre attività operative o gestionali di minor rilevanza. 

Invece nel provvedimento impugnato non vi è alcun riferimento alla grave carenza d'organico nella sede né questa è stata considerata nel valutare il rendimento ed i risultati dell'attività svolta dal ricorrente.; il che, oltre ad integrare una carenza motivazionale dell'atto impugnato, induce, nel quadro delle altre circostanze significative sopra richiamate, a ritenere plausibile il dubbio adombrato dal ricorrente sull'influenza dello sfavorevole atteggiamento assunto dai superiori nei suoi confronti nella redazione della scheda di valutazione con l'attribuzione di una qualifica poco lusinghiera.

In conclusione, tutte le circostanze sopra evidenziate, avvalorate nel loro complesso anche da ulteriori provvedimenti sfavorevoli al confronti del ricorrente, e confermate dagli sviluppi successivi dell'attività investigativa, vanno ad inficiare la validità del giudizio espresso nei confronti del ricorrente, in quanto formulato sulla base di informazioni desunte dalle stesse autorità interessate dallo svolgimento dell'attività investigativa condotta dal ricorrente ed espresso da autorità che non aveva conoscenza diretta del valutando e versante in una situazione di non completa imparzialità.

Tanto è sufficiente a determinare l'accoglimento del gravame: in conclusione il ricorso va accolto con conseguente annullamento, per l'effetto, dell'atto impugnato.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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