Per l'applicazione pratica della nuova procedura dovrà attendersi il decorso del 30° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Tra le novità più interessanti emerse in sede di conversione del d.l. n. 132/2014, che nelle prossime ore, dopo il voto di fiducia della Camera, diventerà probabilmente legge dello Stato, riguarda le nuove misure sul pignoramento degli autoveicoli, finalizzate a semplificare la procedura e il conseguente recupero del credito.

Alla possibilità per il creditore di accedere alle banche dati del pubblico registro automobilistico, potendo individuare facilmente i mezzi intestati al debitore, prevista dall'art. 492-bis introdotto dal testo originario del decreto giustizia, si aggiunge infatti la nuova procedura inserita dal maxiemendamento per il "pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi".

La lett. d-ter dell'art. 19 del d.l. n. 132/2014 introduce, infatti, nell'ordinamento il nuovo art. 521-bis che dispone che il pignoramento dei veicoli (auto, moto e rimorchi) si esegua mediante notificazione al debitore di apposito atto, contenente gli estremi identificativi del mezzo e l'intimazione di consegnarlo, unitamente ai relativi documenti di proprietà, entro 15 giorni all'Istituto di vendite giudiziarie, operante nel circondario del luogo dove il debitore stesso abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Se, scaduto il termine il debitore non ottempera, interverranno gli organi di polizia che, accertata la circolazione del bene pignorato, procederanno al ritiro della carta di circolazione, dei titoli e dei documenti di proprietà nonché a consegnare il bene pignorato all'Ivg.

Nel frattempo, il creditore dovrà trascrivere l'atto nei pubblici registri, depositando nella cancelleria del tribunale competente, nota di iscrizione a ruolo e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna del mezzo da parte dell'IVg, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso.  

Per l'applicazione pratica della nuova procedura, tuttavia, dovrà attendersi il decorso del 30° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Vedi: altri articoli sulla riforma della giustizia

 


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: