Di Maurizio Tarantino

Cassazione Penale n. 13088 del 20 marzo 2014

 

Negli ultimi anni, si è consolidata la giurisprudenza secondo la quale il "mobbing" sia punibile ai sensi dell'art. 572 c.p. (reato di maltrattamento in famiglia) solo con riferimento al rapporto lavorativo di natura para-familiare, ove si verifichi l'alterazione della funzione di quel rapporto attraverso lo svilimento e l'umiliazione della dignità fisica e morale del soggetto passivo. ( In tal senso Cass. pen., sez. VI, sentenza 18 marzo 2009, n. 28553; Cass. pen., sez. VI, sentenza 6 febbraio - 26 giugno 2009, n. 26594 ed Cass. pen. del 13 gennaio 2011, n. 685)

Per meglio dire, la configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p. richiede -la sussistenza di un rapporto, tra l'agente ed il soggetto passivo, caratterizzato da un potere autoritativo, esercitato di fatto o di diritto, dal primo sul secondo, il quale versa in una condizione di apprezzabile soggezione.

La descritta situazione, tradizionalmente confinata in ambito familiare, è stata successivamente estesa anche ai rapporti educativi, di istruzione, cura, vigilanza e custodia, ovvero quelli che si instaurano in ambito lavorativo. In relazione a tale ultimo rapporto, in particolare, è necessario che il soggetto agente versi in una posizione di supremazia non solo formale ma sostanziale, la quale si traduca nell'esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere specularmente ipotizzabile un'apprezzabile soggezione del soggetto passivo ad opera di quello attivo. (Cass. pen., Sez. VI, sentenza 25 novembre - 21 dicembre 2010, n. 44803).

Da ciò, in sintesi, si ricava che, in tema di reato di maltrattamenti, rientra nel rapporto d'autorità di cui all'art. 572 c.p. il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato in quanto caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al primo nei confronti del secondo.

La Suprema Corte è ormai orientata nel ritenere che le condotte persecutorie poste in essere dal lavoratore possano integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.), ma solo se realizzate in un contesto avente natura para familiare, ovvero "caratterizzato da relazioni intense e abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta nel soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia" . (Cass. pen., sez. VI, 06.02.2009, n. 26594; 21.12.2010, n. 44803; 13.01.2011, n. 685; 08.05.2013, n. 19760; 03.07.2013, n. 28603).

Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, nel caso sottoposto alla nostra attenzione, a due condannati in appello era stato contestato di aver posto in essere nei confronti di tre dipendenti donne «una serie di condotte vessatorie», consistenti, per due di esse, «in approcci sessuali tanto verbali quanto fisici, nella loro assegnazione deliberata a macchinari difettosi…. in demansionamenti punitivi e episodi di preordinato isolamento dei lavoratori». E per la terza di averla posta «all'interno di una sala di umidificazione».

Secondo la Suprema corte, con la pronuncia in esame n. 13088 del 20 marzo 2014 , però «non ogni fenomeno di mobbing - e cioè di comportamento vessatorio e discriminatorio - attuato nell'ambito di un ambiente lavorativo, integra gli estremi del delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto, per la configurabilità di tale reato, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 172 del 2012, è necessario che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") si inquadrino in un rapporto tra il datore di lavoro ed il dipendente capace di assumere una natura para-familiare». Deve cioè essere caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia.

Con la conseguenza - osserva la Cassazione - che il delitto de quo non è configurabile, anche in presenza di una chiaro fenomeno di mobbing lavorativo, laddove non siano riconoscibili quelle particolari caratteristiche, ad esempio se la vicenda si sia verificata nell'ambito di una realtà aziendale sufficientemente articolata e complessa, in cui non è ravvisabile quella "stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente, che determina una comunanza di vita assimilabile a quella del consorzio familiare", i cui interessi la norma incriminatrice de qua ha inteso proteggere.

Ebbene, in virtù di tutto quanto esposto, secondo gli Ermellini, dunque, non è ravvisabile il reato de quo qualora il mobbing lavorativo si sia esplicato in un ambito aziendale di grosse dimensioni ("realtà aziendale sufficientemente articolata e complessa"), ove non può realizzarsi una comunanza di vita assimilabile a quella familiare, i cui interessi sono protetti dalla norma incriminatrice.

 

Maurizio Tarantino

 

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