- Dott. Emanuele Mascolo - L'amministratore di condominio " assume la qualità di necessario rappresentante" sia verso terzi sia verso la collettività dei condomini e per tali ragioni deve essere considerato unico referente dei pagamenti  di obbligazioni verso terzi. E' quanto afferma la Corte di Cassazione con ordinanza numero 3636 del 17.02.2014.

La vicenda giudiziaria ha avuto inizio con una citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli di un condomino  a cui veniva richiesto di partecipare sostenere le spese inerenti al corrispettivo di un contratto di appalto intercorso tra il Condominio ed una società cooperativa.  Dopo una doppia sentenza di rigetto il caso finiva dinanzi alla suprema Corte dove ricorrenti sostenevano che il condominio nel porsi come debitore nei confronti dell'impresa appaltatrice non avrebbe potuto "ricevere dal singolo condomino ... pagamenti con effetto estintivo nei confronti di detto solvens, ponendosi entrambi i soggetti come debitori solidali del terzo".


In proposito la Corte di Cassazione fa notare che "affermato il principio secondo il quale, ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini - attinenti alle parti comuni -, l'amministratore dello stesso assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, così che non è idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamento diretto eseguito a mani del creditore del Condominio le volte in cui il creditore dell'ente di gestione non si sia a sua volta munito di titolo esecutivo nei confronti del singolo condomino".

Altre informazioni su questa sentenza
Cassazione civile sez. VI 17/02/2014 ( ud. 22/01/2014 , dep.17/02/2014 ) Numero: 3636
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