La Corte di Giustizia della CE ha assunto una chiara posizione in merito alle spese legali rimborsabili che la parte vittoriosa di un giudizio può ottenere. Il caso sottoposto alla Corte era questo: in un procedimento dinanzi ad una corte in Germania la società risultata poi vittoriosa era stata rappresentata da un avvocato stabilito in Austria che aveva agito di concerto con un avvocato stabilito in Germania. La società ha quindi chiesto, per quanto riguarda l'avvocato stabilito in Austria, le relative spese calcolate in base alla tariffa forense austriaca e in secondo luogo il rimborso delle spese dell'avvocato stabilito in Germania. La Corte ha stabilito due principi interpretativi, ai sensi del secondo dei quali: L'art. 49 CE e la direttiva 77/249 vanno interpretati nel senso che ostano alla regola giurisprudenziale di uno Stato membro ai sensi della quale la parte che ha ottenuto vittoria di causa in una controversia
in cui è stata rappresentata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro non può farsi rimborsare, dalla parte soccombente, oltre alle spese di tale avvocato, le spese di un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito il quale, a norma della legislazione nazionale di cui trattasi, era sollecitato ad agire di concerto con il primo avvocato. (Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Quinta Sezione, Sentenza 11 dicembre 2003: Libera prestazione dei servizi - Avvocato stabilito in uno Stato membro che agisce di concerto con un avvocato stabilito in un altro Stato membro - Spese legali che la parte soccombente nel litigio è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa - Limitazione).

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