La questione L'articolo 17, comma 2, della legge regionale Puglia 31 maggio 1980, n. 56, stabilisce che "dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla data di entrata in vigore del piano, il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le previsioni e prescrizioni di piano regolatore." L'articolo 16 della stessa legge, inoltre, prevede che il procedimento per l'approvazione del piano regolatore adottato sia ancorato ad una serie di termini che nel loro complesso si sommano in 375 giorni. Il Consiglio di Stato ha nuovamente affrontato la questione se, decorso il termine di 375 giorni dalla adozione dello strumento urbanistico, nell'ipotesi di domande di concessione edilizia, il cui esame era stato sospeso in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 cit., sia consentita la protrazione a tempo indeterminato delle misure di salvaguardia ex art. unico L. 3 novembre 1952 n. 1902 (norma per cui, a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, possa con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato).

Il precedente del Consiglio Stato

In precedenza il Consiglio Stato sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2067 aveva interpretatol'art. 17 comma 2, egge regionale Puglia 31 maggio 1980, n. 56 affermando che, proprio perchè gli effetti dellepredettemisure sindacali permarrebbero fino all'approvazione dello strumento urbanistico, il termine della loro efficacia non può superare quello massimo previsto dalla norma statale. Ciò in quanto tali misure sono strumentali al fine di un'efficace pianificazione urbanistica, ma, proprio perchè si traducono in un divieto d'edificabilità delle aree interessate, non possono avere che una durata temporanea e una natura eccezionale e derogatoria della disciplina che sottomette l'attività edificatoria al piano regolatore, ché, diversamente argomentando, si tradurrebbero in un sacrificio per i privati non più giustificato dall'interesse pubblico ad un'armonica definizione del piano stesso.

La conferma del precedente orientamento

L'ultima decisione sul punto ( Sez. V, sent. n. 3357 del 16 giugno 2003, Comune di Foggia c. F.V. ed altro) ha confermato il precedente orientamento motivando la scelta con la considerazione che l'esigenza di un termine finale al potere attribuito all'amministrazione, di sospendere l'esame delle domande concessione edilizia, discende da principi costituzionali (in particolare gli articoli 41 e 42 della Costituzione) che garantiscono l'iniziativa economica privata e la proprietà, e che l'ordinamento amministrativo deve trovare già nella disciplina del procedimento gli strumenti di protezione dell'interesse dei privati, se non altro in ossequio al principio che impone di perseguire il buon andamento dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione).

(Consiglio di Stato, Sent. 10/06/2003, n.3357 )

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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