Il Consiglio dei Ministri con Il Decreto legislativo n. 218 del 15.11.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012 n. 290, stabilisce disposizioni supplementari e correttive al decreto n. 159 del 6.09.2011 relative al codice delle leggi antimafia e alle deliberazioni di prevenzione, oltre alle regole in materia di documenti antimafia.
Le correzioni apportate dal decreto legislativo riguardano due temi principali, ovvero da una parte il regolamento della documentazione antimafia e dall'altra le norme inerenti alla assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato, riguardanti i dissensi attinenti ai beni sequestrati o espropriati alla mafia.
Il decreto legislativo n. 128 è entrerà in vigore il 28 dicembre 2012, mentre il Codice delle leggi antimafia avrà validità dal 13 febbraio 2013 e nello stesso tempo saranno abrogati sia il D.P.R. n. 252/1998 che quello n. 150/2010 oltre al Decreto Legislativo n. 490/1994.
Con questo provvedimento legislativo, Il Governo ha unito in un unico testo le leggi anti criminalità organizzata, penali, amministrative e processuali.
Il codice prima di essere emanato, ha tenuto conto degli articoli 76,87 e 117 secondo comma, degli articoli 1 e della legge 136 datata 13.08.2010, rispettivamente relativi ad un progetto contro la mafia e delega al Governo per stabilire leggi contro la criminalità organizzata, il decreto legislativo n. 159 del 6.09.2011, riguardanti sia le leggi antimafia che quelle di prevenzioni, gli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 13.08.2010 inerenti agli incartamenti antimafia, l'articolo 1 comma 5 e l'articolo 2 comma 4 della legge n. 136 del 2010 che prevedono la possibilità di fare modifiche al decreto n. 159 del 2011.
Su richiesta del Ministro della Giustizia, del Ministro dell'Interno e con l'accordo del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell' economia e della finanzia è stato emano il decreto legislativo n. 218 in data 15 novembre 2012, mediante il quale vengono apportate le seguente modifiche:
- il comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 159 del 6.09.2011 viene sostituito dal nuovo comma stabilendo di conferire all'Avvocatura di Stato il compito di occuparsi dei disaccordi relativi ai beni sequestrati, ogni qualvolta l'Avvocato generale dello Stato lo consideri opportuno. Inoltre l'Amministratore giudiziario può ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura di Stato in caso di contrasti relativi ai beni confiscati o sottratti durante procedimenti attuati in via preventiva
- il decreto legislativo n.159 è stato modificato aggiungendo dopo il comma 4 dell'articolo 84, il comma 4 bis che prevede che la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato debba essere comunicata dal Procuratore della Repubblica alla Prefettura di Provincia dove hanno residenza i coinvolti, sia relativamente ai contratti che ai subcontratti, come indicato nell'articolo 91 comma 1
- la modifica all'articolo 85 comma 1 riguardano aggiunte relative ai documenti antimafia e più precisamente viene stabilito che l'incartamento deve essere riferito anche al Collegio Sindacale o in determinati casi al Sindaco. Per le Società create all'estero senza una rappresentanza in Italia, il dossier antimafia è di competenza degli amministratori, dei rappresentanti o della direzione imprenditoriale. Per le Società di Capitale la competenza è sia dei soci che posseggono una quota di capitale o un patrimonio superiore al 2%, che dei direttori, mentre il fascicolo è riferito agli avvocati ed ai direttori generali, nel caso in cui la partecipazione supera la quota del due percento in conseguenza del possesso di altre società di capitali.
- la modifica all'articolo 86 della legge n. 159 stabilisce la validità della documentazione antimafia in 6 mesi dalla data del suo possesso, arrivando a 12 mesi di durata se rilasciata dai soggetti indicati nell'articolo 83, commi 1 e 2.
- con l'articolo 4 vengono stabilite modifiche sia per le comunicazioni che per le informazioni antimafia, in particolare il Prefetto avrà l'incarico di fare controlli su persone fisiche che svolgono attività di carattere amministrativo, direttivo e rappresentativo, allo scopo di valutare se esistono elementi di prova di eventuali infiltrazioni di provenienza malavitosa. Si occuperà anche di accertare possibili violazioni relative agli obblighi di tracciabilità dei movimenti economici monetari
- Saranno di competenza della centrale degli appalti e dei contatti pubblici, del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, del Ministero dello sviluppo economico e agli Uffici delle Agenzie delle entrate, tutti i riscontri e le notizie anti associazioni per delinquere
- con l'articolo 6 viene conferito, fino alla messa in funzione della banca nazionale dati relativa ai documenti antimafia, alle Prefetture il collegamento al centro elaborazione dati allo scopo di individuare ogni tipo di infiltramento mafioso.
Vedi:
» Testo del Decreto Legislativo 218/2012 » Codice delle Leggi antimafia (Legge 159/2011)
Le correzioni apportate dal decreto legislativo riguardano due temi principali, ovvero da una parte il regolamento della documentazione antimafia e dall'altra le norme inerenti alla assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato, riguardanti i dissensi attinenti ai beni sequestrati o espropriati alla mafia.
Il decreto legislativo n. 128 è entrerà in vigore il 28 dicembre 2012, mentre il Codice delle leggi antimafia avrà validità dal 13 febbraio 2013 e nello stesso tempo saranno abrogati sia il D.P.R. n. 252/1998 che quello n. 150/2010 oltre al Decreto Legislativo n. 490/1994.
Con questo provvedimento legislativo, Il Governo ha unito in un unico testo le leggi anti criminalità organizzata, penali, amministrative e processuali.
Il codice prima di essere emanato, ha tenuto conto degli articoli 76,87 e 117 secondo comma, degli articoli 1 e della legge 136 datata 13.08.2010, rispettivamente relativi ad un progetto contro la mafia e delega al Governo per stabilire leggi contro la criminalità organizzata, il decreto legislativo n. 159 del 6.09.2011, riguardanti sia le leggi antimafia che quelle di prevenzioni, gli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 13.08.2010 inerenti agli incartamenti antimafia, l'articolo 1 comma 5 e l'articolo 2 comma 4 della legge n. 136 del 2010 che prevedono la possibilità di fare modifiche al decreto n. 159 del 2011.
Su richiesta del Ministro della Giustizia, del Ministro dell'Interno e con l'accordo del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell' economia e della finanzia è stato emano il decreto legislativo n. 218 in data 15 novembre 2012, mediante il quale vengono apportate le seguente modifiche:
- il comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 159 del 6.09.2011 viene sostituito dal nuovo comma stabilendo di conferire all'Avvocatura di Stato il compito di occuparsi dei disaccordi relativi ai beni sequestrati, ogni qualvolta l'Avvocato generale dello Stato lo consideri opportuno. Inoltre l'Amministratore giudiziario può ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura di Stato in caso di contrasti relativi ai beni confiscati o sottratti durante procedimenti attuati in via preventiva
- il decreto legislativo n.159 è stato modificato aggiungendo dopo il comma 4 dell'articolo 84, il comma 4 bis che prevede che la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato debba essere comunicata dal Procuratore della Repubblica alla Prefettura di Provincia dove hanno residenza i coinvolti, sia relativamente ai contratti che ai subcontratti, come indicato nell'articolo 91 comma 1
- la modifica all'articolo 85 comma 1 riguardano aggiunte relative ai documenti antimafia e più precisamente viene stabilito che l'incartamento deve essere riferito anche al Collegio Sindacale o in determinati casi al Sindaco. Per le Società create all'estero senza una rappresentanza in Italia, il dossier antimafia è di competenza degli amministratori, dei rappresentanti o della direzione imprenditoriale. Per le Società di Capitale la competenza è sia dei soci che posseggono una quota di capitale o un patrimonio superiore al 2%, che dei direttori, mentre il fascicolo è riferito agli avvocati ed ai direttori generali, nel caso in cui la partecipazione supera la quota del due percento in conseguenza del possesso di altre società di capitali.
- la modifica all'articolo 86 della legge n. 159 stabilisce la validità della documentazione antimafia in 6 mesi dalla data del suo possesso, arrivando a 12 mesi di durata se rilasciata dai soggetti indicati nell'articolo 83, commi 1 e 2.
- con l'articolo 4 vengono stabilite modifiche sia per le comunicazioni che per le informazioni antimafia, in particolare il Prefetto avrà l'incarico di fare controlli su persone fisiche che svolgono attività di carattere amministrativo, direttivo e rappresentativo, allo scopo di valutare se esistono elementi di prova di eventuali infiltrazioni di provenienza malavitosa. Si occuperà anche di accertare possibili violazioni relative agli obblighi di tracciabilità dei movimenti economici monetari
- Saranno di competenza della centrale degli appalti e dei contatti pubblici, del Ministro delle Infrastrutture e trasporti, del Ministero dello sviluppo economico e agli Uffici delle Agenzie delle entrate, tutti i riscontri e le notizie anti associazioni per delinquere
- con l'articolo 6 viene conferito, fino alla messa in funzione della banca nazionale dati relativa ai documenti antimafia, alle Prefetture il collegamento al centro elaborazione dati allo scopo di individuare ogni tipo di infiltramento mafioso.
Vedi:
» Testo del Decreto Legislativo 218/2012 » Codice delle Leggi antimafia (Legge 159/2011)
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