Integra il reato di furto e non appropriazione indebita il comportamento del soggetto che, facendosi prestare il cellulare con una scusa, non lo restituisce al proprietario. Per l'integrazione della fattispecie prevista dal reato di appropriazione indebita (art. 464 c.p.) si presuppone che l'agente abbia una relazione con la cosa di "autonoma disponibilità": il possesso acquisito con la scusa di poter effettuare una telefonta, non conferisce l'“autonoma disponibilità” sul telefonino. La decisione, arrivata con la sentenza n. 6937 del 23 febbraio 2011 della Seconda sezione civile della Suprema Corte, si fonda sulla diversa accezione che il concetto di possesso assume in ambito penale rispetto all'accezione più “limitata” dello stesso concetto in ambito civilistico. “Nell'ambito del diritto penale, - hanno spiegato i giudici di legittimità - il concetto di possesso non deve essere assunto secondo la nozione civilistica, che esige il concorso dell'elemento materiale (corpus, cioè disponibilità e potere fisico sulla cosa) e dell'elemento spirituale (animus, cioè proposito di comportarsi come titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale), ma in un senso più ampio, e comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo (ad esempio, la locazione, comodato, deposito, mandato ecc.) esplicantesi al di fuori della diretta vigilanza del possessore (in senso civilistico) e di altri che abbia sulla cosa un potere giuridico maggiore. Configura, quindi, il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita, appropriarsi di un telefono appena ricevuto al solo scopo di effettuare una telefonata, alla presenza del proprietario del telefono, in quanto non conferiscono al detentore del bene affidatogli quell'effettivo potere di autonoma disponibilità, che è invece presupposto necessario della fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen. (cfr., fattispecie (diversa), relativa a un dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata (Sez. 4, sentenza n. 23091 del 13/04/2008 Cc. (dep. 10/06/2008) Rv,. 240295)”.
La decisione, con la sentenza n. 6937 del 23 febbraio 2011, della Seconda sezione civile della Cassazione
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