Integra il reato di diffamazione il comportamento del cronista che si lascia andare a valutazione del tutto “autonome” rispetto alle indagini e al procedimento, valutazioni orientate a qualificare come colpevole l'imputato. È questo il principio emesso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3674, depositata il primo febbraio 2011. Secondo i giudici della quinta sezione penale, l'esercizio del diritto di cronaca deve essere garantito al giornalista che si limiti a raccontare ai fatti già accaduti e rispetto ai quali l'indagato non può invocare la lesione della sua reputazione in quanto correlati al procedimento. Al contrario, laddove il cronista giudiziario si lasci andare a valutazioni assolutamente “soggettive” e sganciate dall'andamento del processo, prefigurando l'esito del processo in senso colpevolista, allora questo comportamento integrerà il reato di diffamazione cui all'art. 595 del codice penale. È infatti il processo l'unico luogo in cui si andrà ad accertare la verità storica dei fatti e non il giornale, in cui il gironalisti il cui compito si riduce nella narrazione dei fatti verificati. Nel caso di specie, il giornalista aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello sostenendo la non configurabilità del reato per cui era stato condannato per l'esistenza dell'esimente del diritto di cronaca. La Corte, rigettando il ricorso, ha spiegato che “l'esimente invocata nel presente processo è quella rientrante nell'esercizio del diritto di informare i cittadini sull'andamento degli accertamenti giudiziari a carico di altri consociati, cioè il diritto di cronaca giudiziaria”. Secondo i giudici di legittimità infatti “il diritto di cronaca giornalistica, giudiziari o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell'ambito della vita associata (…). In pendenza di indagini di polizia giudiziaria e di accertamento giudiziari nei confronti di un cittadini, non può essere a questi riconosciuti il diritto alla tutela della propria reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, le lesione perde il suo carattere di antigiuridicità”. Dopo aver delineato i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria in quanto esimente alla configurabilità del reato, i giudici, confermando la sentenza di condanna in primo grado per diffamazione a carico del cronista, hanno però aggiunto che, nel caso si specie, non può ipotizzarsi l'esistenza della causa di giustificazione del diritto di cronaca in quanto “la reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all'indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l'andamento del procedimento. Rientra cioè nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. È quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni a valutazioni “a futura memoria” l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire. In tal modo, egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica de loro esito. Si propone infatti un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione”. “A ciascuno il suo – ha concluso la Corte - agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne effettivamente notizia, nell'esercizio del diritto di conformare, ma non di suggestionare, la collettività”.
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La Cassazione ha detto stop alle notizie su inchieste giudiziarie ''in chiave colpevolista''. E' la quinta sezione penale della Corte a dare l'altola' con una sentenza che mette in guardia il mondo dell'informazione, chiarendo che compito del giornalista e' quello di dare notizia su indagini giudiziarie in corso ''nell'esercizio del diritto di informare ma non di suggestionare la collettivita'''. La Suprema Corte si e' cosi' pronunciata nel respingere il ricorso del giornalista Peter Gomez in relazione ad una diffamazione nei confronti del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Il reato nei confronti del giornalista e' stato dichiarato prescritto dalla Corte d'Appello di Roma nel settembre del 2009 ma Gomez in Cassazione sosteneva di aver esercitato il diritto di cronaca e di avere ''riportato fedelmente dichiarazioni e contenuti di documenti''. Da quanto ricostruisce la sentenza 3674 nell'articolo si faceva riferimento a ''finanziamenti di provenienza mafiosa all'ascendente manager dell'informazione e del trattenimento televisivo''. La Cassazione in proposito e' molto chiara nel dire che pur essendo ''diritto della collettivita' ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria'', non rientra nell'esercizio del diritto di cronaca ''l'opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire''. In questo modo, infatti, rimarca Piazza Cavour, il giornalista ''in maniera autonoma prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali ne' iniziate ne' concluse, senza essere in grado di dimostrare l'affidabilita' di queste indagini private e la corrispondenza a verita' storica del loro esito''. Insomma, anticipare l'evoluzione o l'esito dell'indagine in chiave colpevolista, ribadisce Piazza Cavour, ''propone ai cittadini un processo agarantista, dinnanzi al quale il cittadino interessato ha come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione''. Piu' chiaramente, la Suprema Corte ricorda che ''a ciascuno'' spetta ''il suo compito: agli inquirenti di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare la collettivita'''. Venendo al caso in questione, la Cassazione spiega che ''e' pienamente condivisibile la decisione della sentenza impugnata laddove esclude l'evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca, istituzionalmente riconosciuto a fini informativi di fatti gia' accaduti: il giornalista -spiega la Cassazione- ha integrato le dichiarazioni della fonte conoscitiva con altri dati di riscontro, realizzando la funzione investigativa e valutativa rimessa all'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria''. Insomma, come dice la Cassazione ''e' pienamente conforme alle risultanze processuali la conclusione della corte di merito secondo cui il testo pubblicato'' che aveva determinato la querela per diffamazione da parte di Berlusconi ''non puo' ritenersi una asettica riproduzione di dichiarazioni a prescindere dalla loro riservatezza del finanziere Rapisarda, ma un articolato discorso che, comprendendo altri dati storici, tende inequivocabilmente a sostenere la verita' del contenuto di queste, a fronte di indagini in corso proprio per l'accertamento di questa verita'''. Insomma, per la Suprema Corte e' giusto informare i cittadini di inchieste in corso, specie se ''i protagonisti hanno posizioni di rilievo sociale o politico'' senza ''suggestionarli'' anticipando l'inchiesta ''in chiave colpevolista''.Altre notizie dal web su questo aregomento:
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