Principio enunciato nella sentenza n. 24851/2010 con cui, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno stabilito il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale
In caso di cambio di residenza, il termine di 150 giorni per la notifica di una multa, comincia a decorrere da quando il trasgressore provvede a far annotare la modifica della residenza negli atti dello stato civile e nessun rilevo assume il fatto che tale modifica non sia stata comunicata al pubblico registro automobilistico. È questo il principio enunciato nella sentenza
n. 24851/2010 con cui, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno stabilito che "il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile: non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi piú di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli".

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