Per il Giudice di Pace di Alessandria la notifica del verbale entro 90 giorni dalla conoscenza della variazione di residenza solo se la difficoltà nel reperire il nuovo indirizzo dipenda dal cittadino

di Lucia Izzo - L'art. 201, comma 1, del Codice della Strada afferma che, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale vada notificato entro 90 giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore.


In particolare, qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione potrà essere effettuata entro 90 giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quest'ultima possibilità può aversi, ad esempio, in caso di cambio di residenza.


Tuttavia, la P.A. potrà far decorrere i 90 giorni dal momento in cui è posta in condizione di venire a conoscenza della variazione solo qualora la difficoltà nel reperire il nuovo indirizzo sia data dal comportamento del cittadino, ad esempio quando questi abbia omesso di comunicare il cambio di residenza. Non sarà consentito, invece, sfruttare la disposizione di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S. qualora la difficoltà sia dipesa da problemi interni agli uffici dell'Amministrazione.

La vicenda

Lo ha precisato il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 534/2019 (sotto allegata) pronunciandosi su un'opposizione a ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di una conducente multata per violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, accertata a mezzo di strumentazione elettronica.


In particolare, la ricorrente, sostenuta dalla Globoconsumatori onlus, aveva chiesto l'annullamento del verbale in quanto notificatole oltre il termine di 90 giorni concesso agli organi accertatori ex art.201 del Codice della Strada. In particolare, rileva come la violazione fosse stata accertata il 21/01/2019 e notificata il 21/6/2019.

Multa e cambio di residenza: quando la notifica è tempestiva?

La signora aveva in effetti cambiato residenza, ma la variazione risaliva a oltre un anno prima, come confermato dal Certificato di stato di famiglia allegato al ricorso il quale mostra che la donna risulta iscritta all'anagrafe della popolazione residente nel nuovo Comune a partire da gennaio 2018.


Il magistrato onorario, quanto alla notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada, rammenta che le norme di riferimento sono gli artt. 94 e 201 C.d.S. e il suo regolamento attuativo (in particolare l'art. 247).


È onere del cittadino, si legge nel provvedimento, comunicare il cambio di residenza al Comune presso il quale si trasferisce. Spetta poi al Comune, una volta ricevuta la notizia, comunicarla entro un mese dalla registrazione della variazione anagrafica alla Direzione Generale della M.C.t.C. (art. 249 Reg. att.).


Ancora, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. 24851/2010), risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito che il momento dal quale comincia a decorrere il termine a disposizione per la notifica è quello dell'annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile. I


Tuttavia, secondo il Giudice di Pace, l'art. 201, comma 1, C.d.S., nella parte in cui fa decorrere il termine di 90 giorni dal momento in cui l'Amministrazione è posta in condizione di venire a conoscenza del cambio di residenza, non è sempre applicabile.


Nel dettaglio, sarà applicabile solo quando le difficoltà nel reperire il nuovo indirizzo è data dal comportamento del cittadino (qualora questi, in sostanza, non comunichi il cambio di residenza) e non invece quando la difficoltà dipende da problemi interni agli uffici dell'Amministrazione. nel caso di specie, dunque, la pretesa punitiva dell'Amministrazione residente deve pertanto ritenersi estinta stante il ritardo nella notifica non giustificato dalla condotta del cittadino.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione

Scarica pdf Giudice di Pace Alessandria, sent. 534/2019

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