E' stato pubblicato lo scorso 3 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 il decreto ministeriale per la "Emissione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 25 novembre 2010 e scadenza 31 dicembre 2012".
L'emissione è disposta ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modificazioni.
I titoli di stato (per complessivi 312.910.000 euro) saranno assegnati agli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia che aderiscono allo scambio.
I titoli saranno attribuiti, per il tramite della Banca d'Italia, agli intermediari finanziari, che provvederanno ad assegnarli agli aventi diritto.
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DECRETO 25 novembre 2010Emissione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 25 novembre 2010 e scadenza 31 dicembre 2012, ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modificazioni, da assegnare agli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. (10A14610)
IL DIRETTORE GENERALE
del Tesoro
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, recante, fra l'altro,
misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, ed in
particolare l'art. 7-octies, come modificato dall'art. 19, terzo
comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Misure a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.a.» (di seguito indicata, nel presente decreto,
come «Alitalia») nel quale si prevede, fra l'altro, che:
ai possessori di obbligazioni del prestito obbligazionario
«Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da «Alitalia»,
ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di
cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli
alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio
minimo unitario di 1.000 euro;
ai titolari di azioni della societa' «Alitalia», ora in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere
al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli alle
condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato di nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio
minimo unitario di euro 1.000,
con le modalita', secondo le procedure e nei limiti indicati nel
medesimo articolo;
Visto, in particolare, il terzo comma, lettera b) del citato art.
7-octies del decreto-legge n. 5 del 2009, ove si prevede, fra
l'altro, che le predette assegnazioni di titoli di Stato, nei limiti
di 100.000 euro per ciascun obbligazionista e di 50.000 euro per
ciascun azionista:
per gli importi superiori a mille euro, avvengono con
arrotondamento per difetto al migliaio di euro;
per gli importi inferiori a mille euro si provvede ad assegnare
provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di
deposito titoli relativo ai titoli menzionati, a nome
dell'intermediario finanziario che ne cura la gestione;
l'intermediario finanziario lo detiene in nome e per conto del
soggetto interessato e provvede, alla scadenza, a riversare
all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del
titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni
trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare,
l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno 2010, gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal
Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il Direttore generale del tesoro ha delegato il Direttore della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla «Monte Titoli S.p.a.» il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2
della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23
novembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 104.621 milioni di euro e tenuto conto dei
rimborsi ancora da effettuare;
Vista la lettera n. 313881 del 23 novembre 2010 con cui la
Direzione VII del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia
e delle finanze ha comunicato i dati relativi all'operazione di
scambio dei titoli «Alitalia» con titoli di Stato, prevista dal
citato decreto-legge n. 5 del 2009, trasmettendo appositi elenchi con
l'indicazione degli intermediari finanziari cui dovranno essere
attribuiti i titoli di Stato, per essere successivamente assegnati
agli aventi diritto;
Ritenuto che occorre disporre, per le finalita' di cui al citato
decreto-legge n. 5 del 2009, due distinte emissioni di certificati
del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ») per l'ammontare nominale
complessivo di 312.910.000 euro, di cui una, per 245.649.000 euro,
destinata alle assegnazioni di titoli a fronte di importi pari o
superiori a mille euro, e l'altra, per 67.261.000 euro, a fronte di
importi inferiori a mille euro;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2009, e per le finalita' di cui all'art.
7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato
dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
tutti citati nelle premesse, sono disposte due distinte emissioni di
«CTZ», per l'ammontare nominale complessivo di 312.910.000 euro, da
attribuire agli intermediari finanziari indicati negli elenchi
allegati al presente decreto, alle seguenti condizioni:
decorrenza: 25 novembre 2010;
scadenza: 31 dicembre 2012;
prezzo d'emissione: alla pari;
rimborso: in unica soluzione, il 31 dicembre 2012;
taglio minimo unitario: mille euro.
Negli articoli 2 e 3 del presente decreto vengono indicate le
caratteristiche e le modalita' di assegnazione delle due emissioni di
titoli da attribuire, rispettivamente, a fronte di importi pari o
superiori a mille euro ed a fronte di importi inferiori a tale cifra.
Art. 2
I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti
agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», pari o superiori a
mille euro, a seguito delle richieste avanzate tramite gli
intermediari finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art.
7-octies del citato decreto-legge n. 5 del 2009, e secondo la
procedura stabilita dal medesimo articolo, vengono emessi per un
importo complessivo di 245.649.000 euro.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la «Monte Titoli
S.p.a.», in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000,
citato nelle premesse, i predetti «CTZ» vengono attribuiti agli
intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti
di deposito intrattenuti presso la predetta societa' dagli
intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si
avvalgono; gli intermediari incaricati dagli aventi diritto
provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi.
Le assegnazioni vengono effettuate secondo la ripartizione e per
gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, di
cui fa parte integrante.
I «CTZ» di cui al presente articolo sono liberamente trasferibili
secondo la normativa vigente; verra' richiesta la loro ammissione
alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a
garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale
europea.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i
titoli di cui al presente articolo sono rappresentati da iscrizioni
contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili
godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
Art. 3
I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti
agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», inferiori a mille
euro, a seguito delle richieste avanzate tramite gli intermediari
finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art. 7-octies del
citato decreto-legge n. 5 del 2009, e secondo la procedura stabilita
dal medesimo articolo, vengono emessi per un importo complessivo di
67.261.000 euro.
A ciascuno degli obbligazionisti ed azionisti di cui al presente
articolo, viene assegnato provvisoriamente un «CTZ» del taglio minimo
di mille euro; in applicazione della citata convenzione del 5
dicembre 2000 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
«Monte Titoli S.p.a.», i predetti «CTZ» vengono attribuiti agli
intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti
di deposito intrattenuti presso la predetta societa' dagli
intermediari stessi o da intermediari di cui questi ultimi si
avvalgono; gli intermediari incaricati dagli aventi diritto
provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi.
Le assegnazioni vengono effettuate secondo la ripartizione e per
gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente decreto, di
cui fa parte integrante.
L'intermediario finanziario detiene il «CTZ» predetto in nome e per
conto dell'interessato e provvede, alla scadenza, a riversare
all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del
titolo di Stato e il controvalore di scambio delle obbligazioni e
delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e
delle finanze, riconoscendo all'avente diritto l'importo a lui
dovuto.
I «CTZ» di cui al presente articolo non sono negoziabili.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i
titoli di cui al presente articolo sono rappresentati da iscrizioni
contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili
godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
Art. 4
E' affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni
derivanti dal presente decreto.
Art. 5
L'onere per il rimborso dei titoli di cui all'art. 1 del presente
decreto, relativo all'anno finanziario 2012, fara' carico ad apposito
capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e
corrispondente al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 26.2.9)
dello stato di previsione per l'anno in corso.
Le somme indicate nell'art. 3 del presente decreto, da riversare al
bilancio dello Stato, verranno versate ad apposito capitolo che
verra' istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno
2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2010
p. Il Direttore generale: Cannata





