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Pubblicato in G.U. decreto su emissione dei Certificati di credito del Tesoro "zero coupon" destinati allo scambio con titoli Alitalia

E' stato pubblicato lo scorso 3 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 il decreto ministeriale per la "Emissione dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 25 novembre 2010 e scadenza 31 dicembre 2012". L'emissione è disposta ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modificazioni. I titoli di stato (per complessivi 312.910.000 euro) saranno assegnati agli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia che aderiscono allo scambio. I titoli saranno attribuiti, per il tramite della Banca d'Italia, agli intermediari finanziari, che provvederanno ad assegnarli agli aventi diritto.

Vai al testo del provvedimento

DECRETO 25 novembre 2010
Emissione dei Certificati di credito del  Tesoro  «zero  coupon»  con
decorrenza 25 novembre 2010 e scadenza 31 dicembre 2012, ai sensi del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modificazioni,  da
assegnare agli obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia  -  Linee
aeree italiane S.p.A. (10A14610)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro

  Visto il decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito  con
modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33, recante, fra l'altro,
misure urgenti a sostegno dei settori industriali  in  crisi,  ed  in
particolare l'art. 7-octies,  come  modificato  dall'art.  19,  terzo
comma, del decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito  con
modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102,  recante  «Misure  a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee
aeree italiane S.p.a.» (di seguito indicata,  nel  presente  decreto,
come «Alitalia») nel quale si prevede, fra l'altro, che:
    ai  possessori  di  obbligazioni  del  prestito   obbligazionario
«Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da «Alitalia»,
ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto  di
cedere al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  propri  titoli
alle condizioni ivi indicate, in cambio di titoli di Stato  di  nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e  con  taglio
minimo unitario di 1.000 euro;
    ai  titolari  di  azioni  della  societa'  «Alitalia»,   ora   in
amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di  cedere
al Ministero dell'economia e  delle  finanze  i  propri  titoli  alle
condizioni ivi indicate, in  cambio  di  titoli  di  Stato  di  nuova
emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e  con  taglio
minimo unitario di euro 1.000,
con le modalita', secondo le procedure  e  nei  limiti  indicati  nel
medesimo articolo;
  Visto, in particolare, il terzo comma, lettera b) del  citato  art.
7-octies del decreto-legge  n.  5  del  2009,  ove  si  prevede,  fra
l'altro, che le predette assegnazioni di titoli di Stato, nei  limiti
di 100.000 euro per ciascun obbligazionista  e  di  50.000  euro  per
ciascun azionista:
    per  gli  importi  superiori  a   mille   euro,   avvengono   con
arrotondamento per difetto al migliaio di euro;
    per gli importi inferiori a mille euro si provvede  ad  assegnare
provvisoriamente un titolo di Stato del taglio  minimo  al  conto  di
deposito   titoli   relativo   ai   titoli   menzionati,    a    nome
dell'intermediario   finanziario   che   ne   cura    la    gestione;
l'intermediario finanziario lo  detiene  in  nome  e  per  conto  del
soggetto  interessato  e  provvede,  alla   scadenza,   a   riversare
all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore  del
titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e  delle  azioni
trasferite  dall'interessato  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita';
  Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009,  emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno 2010,  gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal Direttore generale del tesoro o,  per  sua  delega,  dal
Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il Direttore generale del  tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla «Monte Titoli S.p.a.» il servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato;
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito  dall'art.  2
della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui  si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
novembre 2010 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a  104.621  milioni  di  euro  e  tenuto  conto  dei
rimborsi ancora da effettuare;
  Vista la lettera  n.  313881  del  23  novembre  2010  con  cui  la
Direzione VII del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia
e delle finanze ha  comunicato  i  dati  relativi  all'operazione  di
scambio dei titoli «Alitalia»  con  titoli  di  Stato,  prevista  dal
citato decreto-legge n. 5 del 2009, trasmettendo appositi elenchi con
l'indicazione  degli  intermediari  finanziari  cui  dovranno  essere
attribuiti i titoli di Stato, per  essere  successivamente  assegnati
agli aventi diritto;
  Ritenuto che occorre disporre, per le finalita' di  cui  al  citato
decreto-legge n. 5 del 2009, due distinte  emissioni  di  certificati
del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ») per l'ammontare  nominale
complessivo di 312.910.000 euro, di cui una,  per  245.649.000  euro,
destinata alle assegnazioni di titoli a  fronte  di  importi  pari  o
superiori a mille euro, e l'altra, per 67.261.000 euro, a  fronte  di
importi inferiori a mille euro;

                              Decreta:

                               Art. 1

  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 30 dicembre 2009, e per le finalita' di cui all'art.
7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  come  modificato
dall'art. 19, terzo comma, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,
tutti citati nelle premesse, sono disposte due distinte emissioni  di
«CTZ», per l'ammontare nominale complessivo di 312.910.000  euro,  da
attribuire  agli  intermediari  finanziari  indicati  negli   elenchi
allegati al presente decreto, alle seguenti condizioni:
    decorrenza: 25 novembre 2010;
    scadenza: 31 dicembre 2012;
    prezzo d'emissione: alla pari;
    rimborso: in unica soluzione, il 31 dicembre 2012;
    taglio minimo unitario: mille euro.
  Negli articoli 2 e 3  del  presente  decreto  vengono  indicate  le
caratteristiche e le modalita' di assegnazione delle due emissioni di
titoli da attribuire, rispettivamente, a fronte  di  importi  pari  o
superiori a mille euro ed a fronte di importi inferiori a tale cifra.

      
                               Art. 2

  I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti
agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», pari o superiori a
mille  euro,  a  seguito  delle  richieste   avanzate   tramite   gli
intermediari finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art.
7-octies del citato  decreto-legge  n.  5  del  2009,  e  secondo  la
procedura stabilita dal medesimo  articolo,  vengono  emessi  per  un
importo complessivo di 245.649.000 euro.
  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e  la  «Monte  Titoli
S.p.a.», in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale  n.  143/2000,
citato nelle premesse,  i  predetti  «CTZ»  vengono  attribuiti  agli
intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti
di  deposito  intrattenuti  presso   la   predetta   societa'   dagli
intermediari stessi  o  da  intermediari  di  cui  questi  ultimi  si
avvalgono;  gli  intermediari   incaricati   dagli   aventi   diritto
provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi.
  Le assegnazioni vengono effettuate secondo la  ripartizione  e  per
gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente  decreto,  di
cui fa parte integrante.
  I «CTZ» di cui al presente articolo sono  liberamente  trasferibili
secondo la normativa vigente; verra'  richiesta  la  loro  ammissione
alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse  a
garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale
europea.
  Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213  del  1998,  i
titoli di cui al presente articolo sono rappresentati  da  iscrizioni
contabili a favore degli aventi diritto;  tali  iscrizioni  contabili
godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le  agevolazioni  e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

      
                               Art. 3

  I «CTZ» di cui all'art. 1, da assegnare a fronte di importi, dovuti
agli obbligazionisti ed agli azionisti «Alitalia», inferiori a  mille
euro, a seguito delle richieste  avanzate  tramite  gli  intermediari
finanziari per gli ammontari calcolati a norma dell'art. 7-octies del
citato decreto-legge n. 5 del 2009, e secondo la procedura  stabilita
dal medesimo articolo, vengono emessi per un importo  complessivo  di
67.261.000 euro.
  A ciascuno degli obbligazionisti ed azionisti di  cui  al  presente
articolo, viene assegnato provvisoriamente un «CTZ» del taglio minimo
di mille  euro;  in  applicazione  della  citata  convenzione  del  5
dicembre 2000 tra il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  la
«Monte Titoli S.p.a.»,  i  predetti  «CTZ»  vengono  attribuiti  agli
intermediari finanziari incaricati, mediante accreditamento dei conti
di  deposito  intrattenuti  presso   la   predetta   societa'   dagli
intermediari stessi  o  da  intermediari  di  cui  questi  ultimi  si
avvalgono;  gli  intermediari   incaricati   dagli   aventi   diritto
provvederanno a riconoscere i «CTZ» ai medesimi.
  Le assegnazioni vengono effettuate secondo la  ripartizione  e  per
gli importi risultanti dall'elenco allegato al presente  decreto,  di
cui fa parte integrante.
  L'intermediario finanziario detiene il «CTZ» predetto in nome e per
conto  dell'interessato  e  provvede,  alla  scadenza,  a   riversare
all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore  del
titolo di Stato e il controvalore di  scambio  delle  obbligazioni  e
delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  riconoscendo  all'avente  diritto  l'importo  a  lui
dovuto.
  I «CTZ» di cui al presente articolo non sono negoziabili.
  Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213  del  1998,  i
titoli di cui al presente articolo sono rappresentati  da  iscrizioni
contabili a favore degli aventi diritto;  tali  iscrizioni  contabili
godono dello stesso trattamento fiscale, comprese le  agevolazioni  e
le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

      
                               Art. 4

  E' affidata  alla  Banca  d'Italia  l'esecuzione  delle  operazioni
derivanti dal presente decreto.

      
                               Art. 5

  L'onere per il rimborso dei titoli di cui all'art. 1  del  presente
decreto, relativo all'anno finanziario 2012, fara' carico ad apposito
capitolo che verra' iscritto nello stato di  previsione  della  spesa
del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno  stesso,  e
corrispondente al capitolo 9537 (unita' previsionale di base  26.2.9)
dello stato di previsione per l'anno in corso.
  Le somme indicate nell'art. 3 del presente decreto, da riversare al
bilancio dello Stato,  verranno  versate  ad  apposito  capitolo  che
verra' istituito nello stato di previsione  dell'entrata  per  l'anno
2012.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 novembre 2010

                                    p. Il Direttore generale: Cannata

      


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