La Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 24447/2010 si sofferma sulla distinzione tra la previsione di cui all'art. 186 Cds e 223 cds. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato avverso la decisione pronunciata dal Giudice di pace di Albenga il quale respingeva l'impugnativa promossa da un motociclista nei confronti di un decreto emesso dall'autorità Prefettizia che,a seguito dell'accertamento da parte dei Carabinieri della violazione di cui all'art. 186 del codice_della_strada( guida in stato di ebbrezza), aveva disposto a suo carico la sospensione della patente di guida, ordinando al medesimo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale.
Il giudice di prime cure aveva infatti ritenuto che l'art. 223 C.d.S., nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, si configurasse come atto dovuto l'emissione dell'ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto .
La corte nel caso in esame si è soffermata sulla distinzione tra la previsione di cui all'art. 186 Cds e 223 Cds diversi per natura e presupposti ma legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida. Nell'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9, è necessario l'accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro . La stessa sanzione prevista dall'art. 223, comma 3.
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