L'art. 186, comma 9, del Codice della strada la dispone esclusivamente al superamento del valore alcolemico di 1,5 grammi per litro

Avv. Paolo Accoti - La guida sotto l'influenza di alcool soggiace alla disciplina di cui all'art. 186 codice della strada, a mente del quale, qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque guida in stato di ebbrezza è punito: con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127, in caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), con conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), con conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Guida in stato di ebbrezza: la sanzione accessoria della sospensione

Il medesimo articolo, ai commi 4 e 5, detta le modalità di accertamento del tasso alcolemico e, ai successivi commi 8 e 9, dispone che <<con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni>> e <<qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8>>-

Ciò posto, accertata la violazione dell'art. 186 CdS, la sanzione amministrativa rappresentata dalla sospensione cautelare della patente di guida, nelle more della visita medica, non consegue automaticamente, risultando applicabile solo qualora venga riscontrato un valore alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro.

Questo il principio in virtù del quale la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9539, pubblicata in data 18 Aprile 2018, ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Cagliari e, decidendo nel merito, ha annullato l'ordinanza prefettizia della sospensione cautelare della patente di guida inflitta ad un automobilista.

Niente sospensione automatica della patente per guida in stato di ebbrezza

Accadeva che i carabinieri contestavano al ricorrente la contravvenzione di cui all'articolo 186, commi 2 e 9, codice della strada, per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica, per come verificato dal doppio accertamento eseguito con l'etilometro in dotazione alla pattuglia, che aveva rilevato un tasso alcolemico dapprima di 1,56 g/I e, successivamente, di 1,47 g/I.

In virtù di ciò il Prefetto di Cagliari disponeva con ordinanza la misura cautelare della sospensione della patente di guida in danno del ricorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 186, commi 2 e 9, e 223 CdS, e tanto fino all'esito della visita medica prevista.

Sia il Giudice di pace, preventivamente adito, che il Tribunale di Cagliari, quale giudice d'appello, rigettavano il ricorso, confermando la sanzione cautelare accessoria della sospensione della patente di guida.

Propone ricorso per cassazione l'automobilista sanzionato, affidando il ricorso a sette motivi, tra cui la violazione e falsa applicazione dell'articolo 186, commi 2, 8 e 9, codice della strada e dell'articolo 223 del medesimo codice, eccependo come dal secondo accertamento eseguito con l'alcoltest, a distanza di soli 4 minuti dal primo, il tasso alcolemico fosse inferiore a 1,5 g/l e che, pertanto, non poteva comminarsi la sospensione cautelare della patente di guida.

La Corte di Cassazione premette come <<questa Corte ha già ritenuto che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti>>.

Conseguenza di ciò, chiosa la Suprema Corte, <<in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro» Sez. 2, Sentenza n. 21447 del 19/10/2010.>>.

Ciò posto, nel caso concreto, dal secondo accertamento è esitato un valore di 1,47 g/I che non consentiva l'applicazione della sospensione cautelare della patente di guida, fino all'esito della visita medica, trattandosi di valore inferiore a quello di 1,5 grammi per litro, indicato dall'art. 186, comma 9, codice della strada.

Cass. civ., Sez. II, 18.04.2018, n. 9539
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