Può essere utilizzabile la videoripresa fatta da una lavoratrice al fine di provare le molestie sessuali subite dalla lavoratrice nello studio dal dominus. È questo il principio di diritto estrapolato dalla sentenza n. 37197 depositata u 19 ottobre 2010. Le video riprese erano state dichiarate inutilizzabili dal Gup che aveva pronunciato così una sentenza di non luogo a procedere in quanto la videoregistrazione ambientale, effettuata dalla donna su accordo della polizia, era inutilizzabile perché compiuta oltre il termine dell'autorizzazione e non considerabile come prova atipica. Ma su ricorso proposto dalla Procura
avverso la sentenza del Gup, la Corte ha invece deciso a favore dell'utilizzabilità delle riprese e ha spiegato che le videoriprese fatta dalla donna non violano il diritto fondamentale racchiuso nell'art. 14 della Costituzione e pertanto le videoregistrazioni sono utilizzabili in quanto - ha spiegato la Terza sezione penale - "la ripresa di immagini comunicative e non comunicative captate in un appartamento adibito a studio professionale, compiuta oltre il termine di autorizzazione ed effettuata dalla vittima di molestie sessuali da parte del datore di lavoro, ripresa fatta in collaborazione con la polizia, sia pure furtivamente, poiché si tratta di una fattispecie in cui la parte lesa non viola con interferenze indebite la intangibilità del domicilio
né la necessaria riservatezza su attività che si devono mantenere nell'ambito privato essendo nel suo domicilio e riprendendo illeciti che la riguardano. Consegue che - ha concluso la Corte - nella specie, non essendo configurabile alcuna intrusione nell'altrui domicilio, la videoripresa, almeno per quanto concerne la fissazione degli atti non comunicativi, è da considerarsi prova atipica; la conclusione del gravato provvedimento sulla totale inutilizzabilità della videoregistrazione non è condivisibile".

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