La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 30 settembre 2010 - causa C-104/09, si esprime in merito alla conformità della normativa spagnola secondo cui le madri lavoratrici subordinate possono beneficiare di un permesso per l'allattamento mentre i padri lavoratori subordinati possono beneficiarne solamente se la madre è una lavoratrice subordinata e non nel caso in cui svolga un'attività autonoma o sia casalinga. La Corte, sottolineando che la normativa spagnola prevede una discriminazione di trattamento fondata sul sesso tra madri e padri aventi lo stesso status di lavoratore subordinato, riconosce che i padri lavoratori dipendenti hanno diritto al permesso "per allattamento" indipendentemente dallo status professionale della madre del bambino. Tale permesso, prosegue la sentenza
, consente di assentarsi dal luogo di lavoro per un'ora, frazionabile in due periodi, o di ridurre di mezz'ora l'orario di lavoro giornaliero. In Italia i riposi c.d. per allattamento in favore del padre sono previsti dall'art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001 e la madre casalinga è considerata alla stregua della madre lavoratrice alla luce dei chiarimenti espressi dalla circolare INPS n. 118/2009.

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