Per la Corte di cassazione la posizione delle lavoratrici autonome deve essere tenuta ben distinta da quella delle lavoratrici dipendenti, rispetto alle quali è richiesta l'alternatività

di Valeria Zeppilli - L'articolo 40 del decreto legislativo numero 151/2001 prevede la possibilità per il padre lavoratore dipendente di usufruire, a determinate condizioni, dei permessi giornalieri dei quali le madri possono beneficiare durante il primo anno di vita del bambino.

Tale articolo, più precisamente, riconosce espressamente al padre il godimento di tali periodi di riposo, tra le altre ipotesi, "in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga" e "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".

Per la Corte di cassazione, come affermato nella sentenza numero 22177/2018 qui sotto allegata, tale diversa formulazione non può che voler significare che, a differenza di quanto avviene nella prima delle due ipotesi sopra prospettate, nella seconda il padre può fruire dei permessi anche nel periodo in cui la madre stia fruendo dell'indennità di maternità.

Le ragioni della distinzione

I giudici hanno affrontato la questione in maniera approfondita, analizzando le ragioni alla base di tale distinzione. Sostanzialmente, l'assenza di alternatività laddove la madre sia una lavoratrice autonoma trova giustificazione nella diversa condizione lavorativa in cui si trovano tali categorie di lavoratrici e nello scopo primario perseguito dai riposi giornalieri, che è quello di garantire assistenza e protezione alla prole.

Per la Corte non si rinviene invece alcuna plausibile ragione a fondamento della pretesa avanzata dall'Inps, e alla base del caso deciso con la sentenza in commento, di costringere il godimento del diritto in un'alternatività che la legge non richiede e che "appare incoerente rispetto alle differenze esistenti tra le due diverse categorie di madri lavoratrici" e "penalizza gli interessi sostanziali protetti dalla normativa".

Corte di cassazione testo sentenza numero 22177/2018
Valeria Zeppilli

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