Il Ministero del Lavoro (nota n. 23 dello scorso 3 settembre) ha chiarito che l'articolo 41 del D. Lgs. 151/2001 prevede che in caso di parto plurimo, spetti alla madre e al padre (lavoratori) il doppio delle ore di riposo.
La precisazione contenuta nel provvedimento (con il quale la Direzione Generale per l'attività ispettiva ha risposto a una interpellanza del Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro) si è resa necessaria dinanzi a una situazione familiare che vedeva la nascita di due gemelli, il padre lavoratore dipendente e la madre lavoratrice subordinata.
Il Ministro ha quindi chiarito che "in sintonia con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino […] fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale, nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall'art. 41 D.Lgs. n. 151/2001".
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - riposi giornalieri aggiuntivi al padre lavoratore.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato a questa Direzione generale richiesta di interpello al fine di conoscere se al padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in quanto lavoratrice parasubordinata o autonoma.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Va preliminarmente precisato che per riposi giornalieri si intendono i periodi di riposo di cui la lavoratrice madre può fruire durante il primo anno di vita del bambino per provvedere alle esigenze del bambino stesso. Originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto e alle necessità proprie dell'allattamento. Successivamente l'art. 10 della L. n. 1204/1971 ha escluso ogni nesso fra riposo e allattamento, tant'è vero che le ore previste per il riposo possono essere cumulate per assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita.
Attualmente la disciplina dei riposi giornalieri è disciplinata dal D.Lgs n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Ai sensi dell'art. 39 del suddetto Decreto legislativo la madre lavoratrice subordinata ha diritto fino al primo anno di età del bambino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno se l'orario giornaliero di lavoro è superiore o pari a sei ore, ovvero di un'ora qualora l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore.
Il padre, lavoratore dipendente, può usufruire dei periodi di riposo, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs n. 151/2001, qualora:
A) i figli siano stati affidati al solo padre;
B) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
C) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
D) in caso di morte o grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo l'art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede a favore del padre e della madre lavoratrice che le ore di riposo siano raddoppiate.
Con circ. n. 8/2003 l'INPS aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi aggiuntivi in caso di parto plurimo, qualora la madre fosse lavoratrice autonoma in base all'assunto che in quanto "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'art. 39 era, di fatto, impossibile aggiungere delle ore alla madre che non aveva diritto al riposo giornaliero. Il diritto del padre ai riposi in questione risultava essere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre.
In sintonia con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino, l'INPS con circ. n. 95 bis del 6 settembre 2006 modifica la propria posizione a riguardo. Invero, fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale, nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall'art. 41 D.Lgs. n. 151/2001.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)
La precisazione contenuta nel provvedimento (con il quale la Direzione Generale per l'attività ispettiva ha risposto a una interpellanza del Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro) si è resa necessaria dinanzi a una situazione familiare che vedeva la nascita di due gemelli, il padre lavoratore dipendente e la madre lavoratrice subordinata.
Il Ministro ha quindi chiarito che "in sintonia con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino […] fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale, nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall'art. 41 D.Lgs. n. 151/2001".
Leggi la nota del Ministero del Lavoro
Ministero del Lavoro, Nota del 3 settembre 2007, n. 23DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - riposi giornalieri aggiuntivi al padre lavoratore.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato a questa Direzione generale richiesta di interpello al fine di conoscere se al padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in quanto lavoratrice parasubordinata o autonoma.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Va preliminarmente precisato che per riposi giornalieri si intendono i periodi di riposo di cui la lavoratrice madre può fruire durante il primo anno di vita del bambino per provvedere alle esigenze del bambino stesso. Originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto e alle necessità proprie dell'allattamento. Successivamente l'art. 10 della L. n. 1204/1971 ha escluso ogni nesso fra riposo e allattamento, tant'è vero che le ore previste per il riposo possono essere cumulate per assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita.
Attualmente la disciplina dei riposi giornalieri è disciplinata dal D.Lgs n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
Ai sensi dell'art. 39 del suddetto Decreto legislativo la madre lavoratrice subordinata ha diritto fino al primo anno di età del bambino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno se l'orario giornaliero di lavoro è superiore o pari a sei ore, ovvero di un'ora qualora l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore.
Il padre, lavoratore dipendente, può usufruire dei periodi di riposo, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs n. 151/2001, qualora:
A) i figli siano stati affidati al solo padre;
B) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
C) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
D) in caso di morte o grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo l'art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede a favore del padre e della madre lavoratrice che le ore di riposo siano raddoppiate.
Con circ. n. 8/2003 l'INPS aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi aggiuntivi in caso di parto plurimo, qualora la madre fosse lavoratrice autonoma in base all'assunto che in quanto "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'art. 39 era, di fatto, impossibile aggiungere delle ore alla madre che non aveva diritto al riposo giornaliero. Il diritto del padre ai riposi in questione risultava essere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre.
In sintonia con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino, l'INPS con circ. n. 95 bis del 6 settembre 2006 modifica la propria posizione a riguardo. Invero, fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale, nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall'art. 41 D.Lgs. n. 151/2001.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)





