In una circolare INPS (la 112/2009) l'Istituto rende noto che anche un padre ha diritto al congedo di lavoro. Anche se la mamma è una casalinga. Naturalmente, si spiega nella circolare, è necessario che Lei si trovi "nell'oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività". L'INPS ricorda che a norma dell'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. In altre circolari l'INSP aveva in precedenza ritenuto che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma" e non anche la "casalinga". Veniva quindi escluso in quest'ultimo caso il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi i casi di morte o grave infermità della madre. Ora però, occorre tenere conto di una sentenza del Consiglio di Stato (n. 4293/2008) che interpreta la norma in modo estensivo per cui si può ritenere ammissibile "la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della 'lavoratrice non dipendente', possa essere tuttavia 'impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato'. Si tratta di un orientamento giurisprudenziale condiviso anche dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. "Il nuovo indirizzo maturato nell'ambito della giurisprudenza amministrativa - spiega l'INPS - va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell'art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma. L'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell'ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili)".
DISCIPLINA TRANSITORIA
Tenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile fruire dei riposi giornalieri (artt. 39 e 45 del d.lgs. 151/2001), qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute. Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione, sempre che ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate. Alle medesime condizioni, il padre lavoratore dipendente che avesse fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i tre mesi dopo il parto ed entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all’Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri. La domanda del padre, corredata della necessaria documentazione, dev’essere presentata all’Inps ed al datore di lavoro secondo le modalità indicate nella circolare 109/2000 (punto 2) entro l’anno di prescrizione, decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione dell’assenza. Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi in parola è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio nel mod. DM10 con i contributi dovuti nel mese e con il previsto codice del quadro “D” D800”. Nella denuncia Emens saranno riportati i dati riferiti ai riposi medesimi. Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi sarà utilizzata la procedura DM10/V e saranno rettificate le denunce Emens già trasmesse.
Altre informazioni su questo argomento
In presenza delle predette condizioni - continua l'INPS - opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001). Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge). In caso di parto plurimo (art. 41 del d.lgs. 151/2001), trovano applicazione le disposizioni già fornite con circolare 95 bis/2006 (punto 7.3): in particolare, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.DISCIPLINA TRANSITORIA
Tenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile fruire dei riposi giornalieri (artt. 39 e 45 del d.lgs. 151/2001), qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute. Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione, sempre che ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate. Alle medesime condizioni, il padre lavoratore dipendente che avesse fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i tre mesi dopo il parto ed entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all’Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri. La domanda del padre, corredata della necessaria documentazione, dev’essere presentata all’Inps ed al datore di lavoro secondo le modalità indicate nella circolare 109/2000 (punto 2) entro l’anno di prescrizione, decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione dell’assenza. Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi in parola è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio nel mod. DM10 con i contributi dovuti nel mese e con il previsto codice del quadro “D” D800”. Nella denuncia Emens saranno riportati i dati riferiti ai riposi medesimi. Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi sarà utilizzata la procedura DM10/V e saranno rettificate le denunce Emens già trasmesse.




