È questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32720, depositata il 7 settembre 2010
Commette reato ai sensi dell'art. 570 codice penale, e cioè violazione degli obblighi familiari, l'uomo che si sottrae all'obbligo di mantenimento dei figli anche se il relativo matrimonio è stato celebrato all'estero e non è mai stato trascritto nei registri di stato civile del nostro paese. È questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32720, depositata il 7 settembre scorso emessa in seguito al ricorso di un uomo marocchino che aveva impugnato la sentenza
di secondo grado che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 570 c.p. L'imputato aveva eccepito che, essendo stato celebrato in Marocco, il matrimonio (e il conseguente provvedimento di separazione) non avrebbe avuto valore nel nostro paese. Inoltre l'uomo aggiungeva di non poter provvedere al mantenimento dei figli in quanto era in possesso di minimi mezzi di sussistenza e che aveva contratto nuovamente matrimonio in Egitto da cui erano nati altri tre figli. I giudici di legittimità della sesta sezione penale, nel confermare la pronuncia dei giudici di appello, hanno spiegato che il comportamento dell'uomo che si sottrae al mantenimento dei figli integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
anche se il matrimonio non è stato trascritto nei registri civili del nostro paese infatti, per la configurazione del reato appena citato non rilevano le vicende burocratiche sollevate dal ricorrente, qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano la cittadinanza italiana. (come lo sono i soggetti componenti della famiglia in questione).

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