Con la sentenza n. 32290 depositata il 24 agosto 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che ha diritto al riconoscimento dell'attenuante il dipendente pubblico che, condannato per truffa, timbra il cartellino ma poi esce solo per qualche ora. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che l'attenuante riconosciuta all'imputato si basa sulla lieve entità della truffa. L'imputato infatti, nel caso di specie, un dipendente comunale, si assentava ma gli episodi di assenteismo ingiustificato erano stati solo tre e, per di più, di poche ore. Inoltre, la Corte, scagionando il dipendente dall'accusa di falso in atto pubblico, in quanto i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici, ha però confermato la condanna per truffa aggravata continuata, in quanto, come si legge dalla motivazione datane dai giudici di legittimità, “la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili”. Però, ha aggiunto la Corte, è necessario riconoscere l'attenuante (“lieve entità”) all'imputato in quanto gli episodi di assenteismo ingiustificato accertati, sarebbero limitati nel tempo a soli tre episodi.
Lo ha stabilito con la sentenza n. 32290 depositata il 24 agosto 2010, la Corte di Cassazione
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