La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 39077/2003) ha stabilito che il dipendente pubblico che fa timbrare a un'altra persona il proprio cartellino mentre non è sul posto di lavoro, può essere considerato responsabile dei reati di truffa e di falso.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che il lavoratore, nel momento in cui timbra, operando una certificazione, è da considerarsi pubblico ufficiale e che, per quanto attiene al cartellino rivelatore delle presenze, è indubbio che esso "contenga una attestazione in punto di effettuazione e durata della prestazione lavorativa, attestazione idonea a produrre effetti giuridici non solo per quanto riguarda la retribuzione, ma anche il controllo dell'attività e regolarità dell'ufficio".
La Corte inoltre ha evidenziato che il cartellino, a prescindere dal fatto che sia un atto interno "è destinato a fornire un contributo a fini di conoscenza e determinazione della Pubblica amministrazione".
Con questa decisione la Corte ha rigettato il ricorso di un lavoratore condannandolo al pagamento delle spese del procedimento.
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