L'art. 2 del Decreto ministeriale, attuativo del federalismo fiscale, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2011, la cedolare secca sugli immobili ad uso abitativo e sulle loro pertinenze, estendendo così l'applicazione della norma sugli accertamenti di cui al Dpr 600/73.
Secondo la nuova normativa non potrà essere effettuato alcun accertamento se il canone di locazione dichiarato è almeno il 10% del valore catastale del'immobile. Il proprietario di unità abitative che scelga di assoggettare l'intero canone alla cedolare secca del 20 % non potrà essere sottoposto a d accertamenti se questo risulta almeno pari al 10% del valore catastale dell'immobile.
In ogni caso sono ancora numerosi i punti da chiarire sulla nuova normativa:L'inserimento della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi sarà oggetto di chiarimenti con un provvedimento direttoriale mentre per le agevolazioni in caso di convalida di sfratto, per le morosità del conduttore ed il relativo credito di imposta in virtù dei richiami operati dal decreto istitutivo sarà applicabile la cedolare.
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