Con la sentenza n. 17346 la Corte di Cassazione ha stabilito che l'extracomunitario che sposato con un italiano deve effettivamente convivere con il coniuge per poter ricevere il permesso di soggiorno nel nostro paese. La decisione, destinata a far discutere, è l'esito del ricorso di un cittadino marocchino sposato con una cittadina italiana che aveva impugnato la decisione della Corte di merito secondo cui ci sarebbero stati elementi per ritenere la convivenza tra l'uomo e la donna fittizia. Su ricorso del cittadino marocchino, i giudici del Palazzaccio hanno stabilito che per la richiesta del permesso di soggiorno dell'extracomunitario è necessario il requisito della “convivenza” infatti “il “familiare” coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell'Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e sino al momento in cui non ottenga detto titolo la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, è richiesta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare, nonché ai fini della concessione e del mantenimento del titolo di soggiorno per coniugio”. La decisione della Corte ha quindi reso più difficoltoso il ricongiungimento familiare introducendo un'altra condizione per la richiesta del permesso regolato dalla legge cd. “Bossi-Fini”.
Con la sentenza n. 17346/2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che l'extracomunitario che sposato con un italiano deve effettivamente convivere con il coniuge per poter ricevere il permesso di soggiorno nel nostro paese
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