La Corte costituzionale con sentenza del n. 226, depositata il 24 giugno 2010, nel confermare la legittimità costituzione della legge che istituisce le ronde, ha dichiarato l'iilegittimità costituzionale dell'art. 3 comma 40 delle norme del " cd. pacchetto sicurezza" limitatamente alle parole " ovvero situazioni di disagio sociale" . in particolare la Consulta ha ritenuto che i cittadini non armati potranno segnalare eventi suscettibili di arrecare danno alla "sicurezza urbana", mentre ha dichiarato illegittimo l'impiego delle 'ronde' in situazioni di "disagio sociale", in quest'ultimo caso, ha argomentato la Corte, trattandosi interventi di politica sociale essi devono essere ricondotti alla materia dei servizi sociali ritenuta di competenza legislativa regionale residuale. Nella sentenza
in esame la Consulta si è soffermata sugli aspetti che non rendono la legge istitutiva della ronde in contrasto con il dettato costituzionale. Essa è stata ritenuta evocativa della sola attività di prevenzione e repressione dei reati. Le segnalazioni degli osservatori sono indirizzate in via esclusiva alle forze di polizia, statali o locali. Viceversa nel caso in cui con le ronde si vogliano segnalare situazioni di disagio sociale, in quanto gli interventi del prefetto e del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la preferenza accordata alle associazioni fra appartenenti in congedo alle Forze dell'ordine, la circostanza che le segnalazioni dei volontari siano dirette alle sole forze di Polizia anziché agli organi preposti ai servizi sociali, pur coerenti in una prospettiva di tutela della 'sicurezza urbana', intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati in ambito cittadino, perdono questo carattere quando viene in rilievo l'obiettivo di porre rimedio a condizioni di disagio ed emarginazione sociale e non sono finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati.

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