Non basta dimostrare che un protesto è illegittimo per ottenere il ristoro del danno subito all'onore, alla reputazione e all'immagine. Secondo quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza n.15224/2010) la sola "illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione" che deve essere valutato sotto diversi profili "non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno". Per la Corte sono necessarie "la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente". Nella motivazione della sentenza i Giudici di Piazza Cavour precisno peraltro che questi elementi possono essere provati anche mediante presunzioni semplici. Ciò non toglie che il danneggiato ha comunque l'obbligo "di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio".
Lo afferma la Corte di Cassazione (sentenza n.15224/2010)
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