In caso di errore nella redazione del verbale di protesto, sussiste la responsabilità del Notaio che è quindi tenuto al risarcimento del danno cagionato. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 7495/08) precisando che "in tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicità 'ipso facto' all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda 'di indubitabile discredito' tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale in re ipsa anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere da suoi interessi commerciali".
Con questa decisione la Corte ha condannato un Notaio a risarcire i danni a un soggetto erroneamente indicato quale debitore nel protesto e ciò per la lesione alla sua reputazione e agli interessi commerciali.

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