L'amministratore di una società, che vende i beni pignorati rischia una condanna fino a tre anni per mancata esecuzione (dolosa) di un provvedimento del giudice. Questo hanno stabilito i giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 20795 del 3 giugno 2010, condannando a due mesi di reclusione e ad una multa di 200 euro un amministratore che aveva venduto un mixer di vernici, (beni pignorati) affidati alla sua custodia. Secondo il giudizio della Corte, il comportamento dell'amministratore ha infatti limitato e sviato l'attività giudiziaria finalizzata ad assicurare lo svolgimento del processo esecutivo. Ciò posto, correttamente si sono ravvisati nella condotta contestata all'imputato gli estremi del reato ipotizzato, considerato che non poteva disporsi liberamento del bene gravato da vincolo d'imponibilità, cedendo a terzi e pregiudicando così le ragioni del creditore che aveva promosso la procedura esecutiva. Non po' esservi dubbio che la vendita di un bene pignorato, seguita peraltro dalla materiale tradizione del medesimo, integri il concetto di sottrazione di cui al terzo comma dell'art. 388 c.p., in quanto determina, quanto meno, stacoli o difficoltà al comimento degli ulteriori atti esecutivi, frustrando l'attività giudiziaria volta ad assicurare il regolare svolgimento del procedimento esecutivo. Né va sottaciuto che, nel caso in esame, aveva l'obbligo giuridico di tenere a disposizione della procedura esecutiva il bene affidato alla sua custodia e no poteva consentire che lo stesso fosse trasferito ad altri.
Questo hanno stabilito i giudici della Cassazione con la sentenza n. 20795 del 3 giugno 2010
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