L'asta giudiziaria è una fase della procedura dell'esecuzione forzata in cui si verifica la vendita dei beni del debitore per soddisfare i diritti dei creditori

Cos'è un'asta giudiziaria

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Un'asta giudiziaria è una fase delle procedure di esecuzione mobiliare e immobiliare, che viene attivata dal creditore munito di titolo esecutivo nei confronti del debitore insolvente.

Grazie al possesso del titolo esecutivo infatti il creditore può procedere con il pignoramento dei beni del debitore e alla successiva istanza di vendita. Per procedere alla vendita forzata dei beni pignorati del debitore il giudice nomina un delegato che cura la fase di liquidazione, ossia la trasformazione di quanto pignorato con il suo controvalore in denaro.

All'asta giudiziaria può partecipare chiunque, tranne il debitore naturalmente, nemmeno tramite l'intervento di un terzo.

Tipi di aste giudiziarie

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Le aste giudiziari possono essere con incanto e senza incanto, quelle telematiche invece in modalità sincrona, asincrona o mista.

La vendita con incanto prevede una vera e propria gara tra i partecipanti a chi offre il prezzo più alto per aggiudicarsi il bene.
La vendita senza incanto invece non prevede una gara in udienza tra i partecipanti. L'offerta infatti viene depositata in cancelleria in forma segreta e irrevocabile in busta chiusa.

La vendita telematica richiede la registrazione all'asta e il successivo intervento alla procedura d'asta.
La vendita telematica asincrona prevede rilanci successivi e non contemporanei da parte dei partecipanti.
La vendita telematica sincrona invece prevede la connessione e la partecipazione all'asta dei vari partecipanti in modo simultaneo.
La vendita mista invece prevede entrambe le tipologie di aste descritte, ossia quella in aula e quella che contempla la partecipazione telematica dei partecipanti all'asta

Disciplina

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A occuparsi delle aste giudiziarie dal punto di vista normativo è il libro III del codice di procedura civile dedicato al processo di esecuzione, che al titolo II in particolare si occupa dell'espropriazione forzata (artt. 483- 604 c.p.c). La vendita forzata e l'assegnazione sono regolamentate in particolare dagli artt. 501- 508 c.p.c, la vendita dei beni mobili dagli artt. 529 - 554 c.p.c, mentre la vendita di beni immobili dagli artt. 567-595 c.p.c.

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