Il Milleproroghe 2020, modificando l'art. 560 c.p.c., detta tempi più rapidi e certi per la procedura tesa a far ottenere all'aggiudicatario la liberazione dell'immobile ottenuto all'asta

di Lucia Izzo - A seguito della definitiva approvazione da parte del Senato avvenuta il 26 febbraio 2020, della legge di conversione del Milleproroghe 2020, sono legge le numerose novità previste che, oltre alla proroga di termini legislativi, si raccordano direttamente con altre inserite o che non sono state tempestivamente inserite nella Legge di Bilancio.

Tra le tante novità, la legge incide anche sulla disciplina dell'esecuzione forzata, rendendo più semplice per gli aggiudicatari liberare gli immobili acquistati all'asta.

Esecuzione forzata: le novità del Milleproroghe

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La legge di conversione del decreto Milleproroghe introduce alcune rilevanti novità anche in materia di esecuzione forzata, rendendo per l'aggiudicatario più agevole la liberazione degli immobili acquistati all'asta, ma allo stesso tempo estendendo il diritto del debitore di abitare l'immobile fino al trasferimento della proprietà. Vediamo come.

Nel dettaglio, l'art. 18-quater va a modificare l'articolo 560 del codice di procedura civile che contiene la disciplina degli obblighi e delle condizioni che, per il regolare esercizio dell'attività di custodia, debbono operare nella procedura espropriativa immobiliare.

Inoltre, il decreto interviene sull'ambito di applicazione della riforma dell'esecuzione forzata, introdotta dall'art. 4 del D.L. n. 135/2018, volta a rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento, nonché a garantire al debitore e ai suoi familiari il diritto di abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare.

Il diritto del debitore a continuare ad abitare l'immobile

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L'art. 560 c.p.c., a seguito delle innovazioni operate dal D.L., disciplina la custodia dei beni pignorati nell'ambito dell'espropriazione immobiliare e afferma il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di trasferimento che conclude l'espropriazione forzata immobiliare.

Tuttavia, affinché tale diritto gli venga riconosciuto, il debitore dovrà: conservare il bene tutelandone l'integrità, con la diligenza del buon padre di famiglia; abitare l'immobile personalmente; consentire, d'accordo con il custode, la visita dell'immobile da parte di potenziali acquirenti, con le modalità individuate dal giudice (art. 569 c.p.c.) quando ha autorizzato la vendita dell'immobile.

Se il debitore rispetta queste disposizioni il giudice non potrà mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento; viceversa, in caso di violazione delle disposizioni, il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato.

Immobile comprato all'asta: rilascio in tempi brevi e certi

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Appare evidente come la novità introdotta dal D.L. n. 135/2018 abbia scoraggiato molti a partecipare alle aste pubbliche; pertanto, l'art. 560 c.p.c. è stato nuovamente oggetto di intervento per venire incontro agli aggiudicatari e garantirgli il rilascio degli immobili in tempi brevi e certi e senza ulteriori costi.

Nel dettaglio, il Milleproroghe prevede che, a richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione possa essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. A tal fine, il giudice potrà anche autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari.

Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvederà all'attuazione del decreto che ingiunge al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto (cfr. art. 586, comma 2, c.p.c.), decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con la medesima procedura prevista per l'ordine di liberazione.

Sgombero mobili

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Sempre a cura del custode, qualora nell'immobile si trovino beni mobili che non debbono essere consegnati, dovrà essere intimato alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi.

Qualora vi siano beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione sarà rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui sopra. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili saranno considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne disporrà lo smaltimento o la distruzione.

Novità applicabili anche alle cause pendenti

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Il Milleproroghe 2020 prevede anche una deroga all'articolo 4 del D.L. 135/2018 che aveva previsto che la riforma non si sarebbe applicata alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (13 febbraio 2019).

L'articolo 18-quater, invece, fa retroagire l'applicazione delle novità introdotte dal decreto-legge n. 135/2018 che, di conseguenza, si applicheranno anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.


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