Il reato di omissione della presentazione della dichiarazione tributaria si perfezione solo dopo 90 giorni dall'ultima scadenza per presentare la dichiarazione stessa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22045, depositata dalla terza sezione penale, in cui emerge inoltre che l'accusa, in ogni caso, può attestare il reato riferendosi alla prima scadenza, senza che questo invalidi il processo penale. Nel caso di specie, la Corte, nel rigettare il ricorso proposto da un imprenditore, ha precisato che “l'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 punisce, inveri, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligati, una dichiarazione, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa sia superiore con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 77.468,53. Si tratta di un delitto di pura omissione che si realizza con l'omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali relative a ll'imposta sui redditi o quella sul valore aggiunto e che si consuma non nel momento in cui scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni fissato dalla norma tributaria, ma, in virtù del capoverso di cui all'art.5 citato, con il decorso di novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dalle leggi tributarie”
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22045/2010, depositata dalla terza sezione penale
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