Con la sentenza n. 20142 la Corte di Cassazione ha stabilito che si viene a configurare reato nel caso in cui un circolo privato diffonda in pubblico un programma a pagamento con decoder ad uso privato. Secondo i giudici di legittimità, è necessario il preventivo accordo con il distributore. Pur avendo i presidenti dei due club avevano eccepito in Cassazione la non configurabilità del reato per l'assenza dello scopo di lucro (che non ha il circolo), la Terza sezione penale ha stabilito che configura violazione dell'art. 171-ter, comma primo, lett. e), legge n.633/1941 e successive modificazioni, (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) diffondere programmi in pay per view senza il preventivo accordo con il distributore, che nel caso di specie è un noto canale satellitare. In particolare, come si legge nella motivazione della sentenza che riprende alcune decisioni del 2008 (n.13812) la condotta dei circoli, che posseggono “una smart card legittimamente detenuta in base a contratto ed idonea a consentire la ricezione di programmi televisivi a pagamento per uso esclusivamente privato” e “in assenza di accordo con il distributore” integra reato. Pertanto, secondo il giudizio della Corte “legittimamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 171 ter, lett. e) che punisce la trasmissione o diffusione di un servizio criptato al di fuori dell'accordo con il legittimo distributore sull'uso strettamente personale anche per la ritenuta sussistenza del dolo specifico ravvisato, con motivazione non illogica, con riferimento all'incremento patrimoniale conseguito dai presidenti dei suddetti circoli per la presenza di un notevole numero di avventori e con la conseguente maggiore somministrazione di alimenti e bevande”.
Con la sentenza n. 20142/2010 la Cassazione ha stabilito che si viene a configurare reato nel caso in cui un circolo privato diffonda in pubblico un programma a pagamento con decoder ad uso privato
Articoli correlati
-
-
-
11-10-2017
Carcere per chi guarda Sky senza scheda
Confermata dalla Cassazione la condanna a 4 mesi di carcere e 2mila euro di multa per un uomo che si era attrezzato per accedere ai canali Sky senza sborsare nulla -
06-01-2017
La distribuzione di sostanze alimentari adulterate non sempre è reato
Quando è configurabile il reato di contraffazione o adulterazione e in quali casi ne risponde pure il distributore di alimenti -
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione
