La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 25104/2008) ha stabilito che per la configurabilità del reato di cui all'art. 171 bis L. 633/1941 non è richiesto "che la riproduzione dei software sia finalizzata al commercio, essendo sufficiente il fine di profitto, come contestato, né il dolo specifico del fine di lucro". Ha infatti precisato la Corte che "a seguito della modifica del primo comma dell'art. 171 bis L. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 L. 18 agosto 2000 n. 248), non è più previsto il dolo specifico del 'fine di lucro' ma quello del 'fine di trarne profitto': si è, quindi, determinata un'accezione più vasta che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale ed amplia quindi i confini della responsabilità dell'autore".
Con questa decisione i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che "la detenzione e l'utilizzo di numerosi programmi software, illecitamente riprodotti, nello studio professionale rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo".
Infine la Corte ha precisato che "nell'ipotesi di concordato di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. o ex art. 599 c.p.p. la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che legittimano l'operatività di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. può essere anche meramente enunciativa o implicita. Il giudice è tenuto, cioè, a controllare l'inesistenza di una delle cause di non punibilità, ma può enunciare, con motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge".
E che "l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull'entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sul il giudice ha il potere - dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p.". "Ne consegue - prosegue la Corte - che, una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., l'imputato
non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti da patteggiamento".

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