La Cassazione con la sentenza n. 10924 del 5 maggio 2010 ha riconosciuto la legittimità di una multa effettuata con il Telesar, anche in mancanza del supporto fotografico, attesa la particolare efficacia probatoria dell'attestazione effettuata dall'agente accertatore che può essere messa in discussione solo utilizzando la querela di falso e non utilizzando altri mezzi di prova messi a disposizione dall'ordinamento giuridico . Nel caso di specie il conducente si era opposto alla sanzione amministrativa avvalendosi della prova testimoniale. In particolare sono stati portati tre testimoni i quali hanno confermato che lo sventurato automobilista non era lanciato a velocità superiore al limite consentito, come invece contestato dall'agente . La Corte, investita della questione, ha così avuto modo di chiarire come, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche gestite dagli organi di polizia stradale, è necessario che tali apparecchiature risultino debitamente omologate, mentre la riferibilità della velocità rilevata al determinato veicolo resta affidata all'attestazione dell'organo di polizia stradale, non risultando necessaria la documentazione fotografica della vettura che ha commesso l'infrazione, poiché tale attestazione è assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, mentre è suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell'apparecchiatura elettronica.
La Cassazione con la sentenza n. 10924 del 5 maggio 2010 ha riconosciuto la legittimità di una multa effettuata con il Telesar
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