La Cassazione con Ordinanza 2 agosto 2012, n. 13894 ha deciso in materia di contravvenzioni per alta velocità. In seguito ad un rilevamento con un'apparecchiatura telelaser, gli agenti della Polizia Provinciale di Ravenna procedevano ad una contravvenzione per superamento del limite di velocità. Il Tribunale decideva che la contravvenzione doveva essere annullata perchè mancava lo scontrino sul quale erano stampate la velocità e la distanza della rilevazione, in quanto le risultanze della rilevazione mediante telelaser devono consistere in una materializzazione del dato rilevato dall'apparecchiatura e non in una mera visualizzazione sul display, mancando, in questo caso, traccia documentale.
La Provincia di Ravenna propone ricorso per cassazione.
La Cassazione ribadisce che l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, in quanto, da un lato, l'apparecchiatura utilizzata (telelaser) consente la visualizzazione sul display della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità di detta velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione e al quale è affidata l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio.
Non è richiesto che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell'immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate. La violazione alle norme sulla velocità deve dunque ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal art. 142 Codice della Strada, e delle contestuali constatazioni personali degli agenti, constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono percezioni sensoriali implicanti margini d'apprezzamento individuali.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: