Secondo la Corte non assume rilievo il fatto che il telelaser non conservi traccia del veicolo inquadrato e della sua velocità

di Redazione - In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità, la polizia stradale può legittimamente utilizzare apparecchiature elettroniche o telelaser, restando affidata all'agente l'attestazione della violazione tramite verbale.

La polizia stradale può legittimamente rilevare la violazione dei limiti di velocità mediante utilizzo del telelaser, anche se tale apparecchio non mantiene traccia del veicolo e della sua velocità. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26910/2017 qui sotto allegata.


Secondo gli Ermellini infatti, resta "affidata all'organo di polizia stradale l'attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l'apparecchio".

Tale sistema previsto dall'art. 142 C.d.S. e dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345 è tuttora operativo e non può ritenersi abrogato dall'art.4 del Decreto Legge n. 121 del 2002, (convertito nella legge n. 168 del 2002), che prescrive "la documentazione della violazione mediante sistemi fotografici, di ripresa video ed analoghi, atti ad accertare, anche i tempi successivi, le modalità di realizzazione dell'infrazione".

Tale ultima normativa, spiega la Cassazione, "è diretta a regolare la diversa ed ulteriore ipotesi dell'accertamento dell'illecito in un momento successivo a quello della commissione dell'infrazione ed in assenza dell'agente, sulla base della documentazione fotografica e video"

In sostanza, come del resto aveva già precedentemente chiarito la seconda sezione civile della Corte nella sentenza 17754 del 2017, "Ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante telelaser e della sua validità probatoria, non è necessario che l'apparecchio sia munito di dispositivo di documentazione fotografica ma solo che sia debitamente omologato e la velocità venga rilevata in modo chiaro ed accertabile mentre la concreta individuazione del veicolo rimane compito degli agenti di polizia accertatori, diretti ed unici gestori ex art. 12 C.d.S., delle apparecchiature in questione".

Cassazione Sentenza 14/11/2017, n. 26910

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