Cassazione: le nozze non sono nulle se si è brindato al divorzio
Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: le nozze non sono nulle se si è brindato al divorzio

Lo Stato Italiano non può delibare una sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio per il solo fatto che in passato si è fatto un brindisi simbolico in favore della legge sul divorzio. Secondo la Sacra Rota l'aver fatto cin cin avrebbe dimostrato di essere di idee divorziste con esclusione del 'bonum sacramenti'. Fatto che per la Chiesa determina la nullità delle nozze. Nel caso esaminato dalla Corte (sentenza 10657/2010) un sessantenne romano che aveva ottenuto l'annullamento dalla Sacra Rota, ha chiesto la delibazione da parte dello Stato Italiano evidenziando che anche sua moglie era a conoscenza del fatto che lui non considerava il matrimonio indissolubile e che avrebbe voluto solo un matrimonio civile. Non solo, a quanto pare anche la donna era delle stesse idee tanto che aveva preso parte nel 1974, dopo aver saputo l'esito del referendum favorevole al divorzio, ad un brindisi simbolico. Tutto questo era bastato perchè la Chiesa dichiarasse nulle le nozze ma gli ermellini hanno ora chiarito che alzare i calici in favore del divorzio non significa di certo farlo pensando all'esito del proprio matrimonio. Niente delibazione dunque. Un no che era già arrivato dalla Corte d'Appello di Roma nel gennaio del 2005. L'uomo aveva insistito molto su quel brindisi ed aveva messo in evidenza anche le testimonianze degli amici secondo i quali egli 'avrebbe preferito sposarsi civilmente ma accetto' il matrimonio religioso data la mentalita' di [...] e dei suoi genitori'.

Altre informazioni su questa sentenza

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Corte ha ritenuto ''non decisivo che i coniugi, in occasione del referendum sul divorzio, avessero entrambi partecipato ad un brindisi per l'esito favorevole al divorzio, trattandosi di un fatto posteriore di 4 anni al matrimonio''. La Cassazione ha considerato ''irrilevante'' anche la circostanza che la moglie ''fosse consapevole della posizione del futuro marito favorevole in via di principio al divorzio, non implicando necessariamente, di per se', tale astratta posizione ideologica, comune anche a molti cattolici, la riserva mentale in concreto accertata dalla sentenza ecclesiastica in relazione al matrimonio religioso da lui contratto senza rivelarla alla moglie e in un contesto di scelta apparentemente condivisa''. Quanto poi al fatto che lui avesse accettato di contrarre il matrimonio in chiesa senza batter ciglio, dimostra che ''si guardo' bene dall'esplicitare alla futura moglie e ai congiunti di lei la propria riserva mentale'' di non considerare indissolubile il matrimonio.


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